Sentenza del 27/03/2018 n. 1310 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Imposta di registro - Fideiussione - Decreto ingiuntivo - Obbligazione principale soggetta ad Iva - Applicazione dell'imposta proporzionale su fideiussione collegata - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale sulla fideiussione. Poiché l'obbligazione principale era soggetta a IVA, anche la fideiussione collegata deve seguire il medesimo regime fiscale e non può essere assoggettata autonomamente all'imposta di registro proporzionale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la tassazione, ai fini dell'imposta di registro, di un decreto ingiuntivo relativo a un'obbligazione principale soggetta a IVA e assistita da fideiussione. L'Amministrazione riteneva applicabile l'imposta proporzionale alla garanzia, considerata come disposizione accessoria contenuta in un atto non registrato, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 131/1986. È stata invece valorizzata la ratio della norma: la fideiussione collegata all'obbligazione principale non costituisce un autonomo indice di ricchezza tassabile, ma segue il regime fiscale dell'obbligazione garantita.
Norme richiamate
Art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)
Disposizioni accessorie contenute in atti non registrati
La norma non deve essere interpretata in modo meramente letterale quando la disposizione accessoria, come la fideiussione, è strettamente collegata a un'obbligazione principale già soggetta a IVA. La garanzia non rappresenta un autonomo indice di ricchezza tassabile e segue quindi il trattamento fiscale dell'obbligazione principale.
Disciplina IVA dell'obbligazione principale
Quando l'obbligazione principale è soggetta a IVA, la fideiussione funzionalmente collegata non deve essere assoggettata anche all'imposta di registro in misura proporzionale.
Massime di principio
- In presenza di un decreto ingiuntivo che aziona un credito soggetto a IVA e assistito da fideiussione, la garanzia collegata dovrebbe seguire il regime fiscale dell'obbligazione principale.
- La fideiussione accessoria non va tassata autonomamente con imposta di registro proporzionale se non manifesta una distinta capacità contributiva rispetto al rapporto principale.
- L'art. 22 del d.P.R. 131/1986 deve essere applicato considerando la funzione economica della disposizione accessoria e il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
- La sola presenza della fideiussione nel rapporto oggetto di un decreto ingiuntivo non giustifica automaticamente una doppia imposizione o l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale.
- La conclusione può cambiare se la garanzia è autonoma, non meramente accessoria, oppure se l'obbligazione principale non è soggetta a IVA: in tali casi occorre verificare separatamente il regime impositivo applicabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 mar 2018Sentenza del 27/03/2018 n. 4 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 27 mar 2018Sentenza del 27/03/2018 n. 77 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 27 mar 2018Sentenza del 27/03/2018 n. 177 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 27 mar 2018Sentenza del 27/03/2018 n. 352 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 27 mar 2018Sentenza del 27/03/2018 n. 1309 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 27 mar 2018Sentenza del 27/03/2018 n. 1315 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →