Sentenza del 27/03/2018 n. 1309 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Irap - Termini di accertamento - Raddoppio dei termini - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: il raddoppio dei termini di accertamento non può essere applicato all'IRAP, in quanto la relativa disciplina non prevede fattispecie sanzionate penalmente. Di conseguenza, gli avvisi notificati nel 2014 per le annualità 2007 e 2008 risultano tardivi rispetto ai termini ordinari e sono stati considerati illegittimi.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità degli avvisi di accertamento notificati nel 2014, sostenendo l'intervenuta decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento. In particolare, è stato contestato il raddoppio dei termini ordinari di accertamento, poiché in materia di IRAP non è prevista alcuna sanzione penale e, quindi, non ricorre il presupposto necessario per applicare il raddoppio.
Norme richiamate
Disciplina del raddoppio dei termini di accertamento
Il raddoppio dei termini opera solo quando la violazione tributaria comporta l'obbligo di denuncia per un reato previsto dalla normativa penale tributaria. Tale presupposto non ricorre per l'IRAP, poiché l'imposta non prevede autonome sanzioni penali.
Normativa istitutiva e disciplinare dell'IRAP
L'IRAP è un tributo privo di specifiche fattispecie penali proprie; pertanto, non consente all'Amministrazione finanziaria di estendere i termini ordinari di accertamento mediante il raddoppio.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non è applicabile automaticamente a ogni imposta o violazione tributaria.
- Per applicare il raddoppio deve esistere una concreta fattispecie penalmente rilevante, soggetta all'obbligo di denuncia; la mera possibilità astratta di irregolarità non è sufficiente.
- In materia di IRAP, l'assenza di autonome sanzioni penali esclude il raddoppio dei termini, salvo che i fatti contestati integrino, sulla base di altri tributi o condotte autonome, un distinto reato tributario.
- La tempestività dell'avviso deve essere verificata confrontando la data di notifica con il termine ordinario applicabile all'annualità accertata; un avviso fondato esclusivamente sul raddoppio, quando questo non è consentito, può essere decaduto.
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