Sentenza del 27/03/2018 n. 352 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Liti da riscossione - notificazione a mezzo servizio postale - irreperibilità relativa - art. 26, D.P.R. n. 602/73 - art. 140 c.p.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la notificazione della cartella eseguita tramite servizio postale in una situazione di irreperibilità relativa del destinatario. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012, il ricorrente sosteneva che non fosse sufficiente il semplice deposito dell'atto presso la Casa Comunale, ma che dovessero essere applicati tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c., compreso l'invio e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito.
La decisione
La notificazione, nei casi di irreperibilità relativa, deve essere perfezionata mediante tutti gli adempimenti dell'art. 140 c.p.c. Il processo notificatorio richiede quindi il deposito dell'atto presso la Casa Comunale, l'affissione dell'avviso prescritto e l'inoltro della raccomandata informativa al destinatario, con la relativa effettiva ricezione. In mancanza di tali adempimenti, la notificazione non può considerarsi validamente perfezionata. L'esito è favorevole al contribuente, secondo il principio affermato da Cass. n. 8433/2017.
Norme richiamate
Art. 26, D.P.R. n. 602/1973
La disciplina della notificazione delle cartelle di pagamento rinvia, per quanto non previsto, alle modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973.
Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012, la norma deve essere interpretata nel senso che, in caso di irreperibilità relativa, non è sufficiente il solo deposito dell'atto: devono essere rispettati gli adempimenti dell'art. 140 c.p.c.
Art. 140 c.p.c.
La notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto prevede il deposito della copia nella Casa Comunale, l'affissione dell'avviso e l'invio della raccomandata informativa al destinatario.
La notificazione si perfeziona solo con il compimento di tutti gli adempimenti previsti, incluso l'inoltro e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa relativa al deposito dell'atto.
Art. 60, comma 1, D.P.R. n. 600/1973
La disposizione integra la disciplina dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e consente di applicare alle notifiche delle cartelle le modalità dell'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa.
Sentenza Corte costituzionale n. 258/2012
La pronuncia ha imposto una lettura costituzionalmente orientata della notificazione delle cartelle, richiedendo garanzie effettive di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario.
Cassazione civile n. 8433/2017
La Corte ha affermato che, in caso di irreperibilità relativa, la notificazione della cartella è valida solo se sono stati eseguiti tutti gli adempimenti dell'art. 140 c.p.c., compresa la raccomandata informativa e la sua effettiva ricezione.
Massime di principio
- Quando il destinatario è temporaneamente assente ma l'indirizzo è conosciuto, si configura normalmente un caso di irreperibilità relativa e devono essere applicate le formalità dell'art. 140 c.p.c.
- Il semplice deposito della cartella presso la Casa Comunale non è sufficiente a perfezionare la notificazione.
- L'amministrazione o l'agente della riscossione deve dimostrare il compimento di tutti gli adempimenti notificatori, incluso l'invio della raccomandata informativa.
- La mancata prova dell'effettiva ricezione della raccomandata informativa può determinare l'invalidità o il mancato perfezionamento della notificazione.
- La disciplina dell'irreperibilità relativa non va confusa con quella dell'irreperibilità assoluta, che presuppone l'impossibilità di individuare il destinatario o il suo domicilio.
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