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Sentenza

Sentenza del 27/03/2018 n. 177 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

La locazione di immobili legata all'attività dichiarata dalla conferente non configura cessione di ramo di azienda

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società contestavano gli avvisi di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato il conferimento di immobili dalla L. R. S.r.l. alla V. S.r.l., qualificato dalle parti come conferimento di ramo d'azienda, come semplice conferimento di beni immobili. Sostenevano che gli immobili fossero beni strumentali e che il complesso trasferito costituisse un ramo d'azienda, chiedendo inoltre una diversa determinazione della base imponibile, l'applicazione di aliquote inferiori e il non assoggettamento a sanzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto prevalenti gli elementi oggettivi del complesso trasferito rispetto alla qualificazione data dalle parti nell'atto. Gli immobili non costituivano un ramo d'azienda, perché non risultava un complesso organizzato e funzionalmente destinato a una specifica attività imprenditoriale: la società esercitava principalmente somministrazione di alimenti e bevande, mentre la locazione di due immobili e l'inserimento dell'attività immobiliare nello statuto appena due giorni prima del conferimento non erano sufficienti. È stata quindi confermata la tassazione come conferimento di immobili, con base imponibile riferita al valore venale risultante dalla perizia, applicazione delle imposte proporzionali e delle sanzioni. Le spese del grado d'appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2555 Codice civile

    Il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa

    La nozione di azienda richiede un complesso di beni organizzato e funzionalmente collegato allo svolgimento di un'attività imprenditoriale specifica o comunque oggettivamente individuabile.

  • Art. 4, comma 1, lettera a), n. 1 e 2, della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986

    Le costituzioni di società o gli aumenti di capitale mediante conferimento della proprietà o di diritti reali di godimento su beni immobili scontano l'imposta di registro secondo le aliquote previste dall'art. 1

    Quando l'operazione è qualificata come conferimento di immobili e non come conferimento d'azienda, si applicano le imposte proporzionali previste per i trasferimenti immobiliari.

  • Art. 50 del D.P.R. n. 131/1986

    Invocato dalle società per sostenere la determinazione della base imponibile al netto delle passività e degli oneri accollati, ma ritenuto non applicabile perché l'operazione è stata qualificata come conferimento di immobili.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 1 della Tariffa, Parte prima

    Richiamato per individuare le aliquote applicabili ai conferimenti immobiliari effettuati in sede di costituzione o aumento di capitale.

  • D.Lgs. n. 347/1990

    Richiamato per la tassazione delle formalità ipotecarie e catastali relative agli immobili conferiti.

  • Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992

    L'eccezione di inammissibilità dell'appello è stata respinta, poiché l'atto conteneva critiche sufficientemente specifiche alla decisione di primo grado.

  • D.Lgs. n. 471/1997 e D.Lgs. n. 472/1997

    Le sanzioni sono state confermate perché la riqualificazione dell'atto come conferimento immobiliare comportava una diversa imposta dovuta; non si trattava di una sanzione per elusione o abuso del diritto.

Massime di principio

  • La qualificazione fiscale di un conferimento dipende soprattutto dagli elementi oggettivi trasferiti e dal loro collegamento funzionale, non dalla denominazione utilizzata dalle parti nell'atto.
  • Per configurare un ramo d'azienda occorre un complesso organizzato di beni, potenzialmente idoneo allo svolgimento di un'attività imprenditoriale specifica e percepibile; la mera proprietà di immobili, anche locati, normalmente non è sufficiente.
  • L'esercizio sporadico o marginale della locazione immobiliare e l'inserimento dell'attività nell'oggetto sociale poco prima del conferimento possono essere considerati indici dell'assenza di una precedente organizzazione aziendale effettiva.
  • Quando manca un vincolo organizzativo e teleologico tra i beni trasferiti, l'operazione può essere riqualificata come conferimento di singoli immobili, con applicazione della più onerosa disciplina propria dei trasferimenti immobiliari.
  • La diversa qualificazione fiscale dell'atto può comportare l'applicazione delle sanzioni per insufficiente versamento d'imposta, anche senza una contestazione autonoma di elusione o abuso del diritto.

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