Sentenza del 27/03/2018 n. 177 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
La locazione di immobili legata all'attività dichiarata dalla conferente non configura cessione di ramo di azienda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società contestavano gli avvisi di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato il conferimento di immobili dalla L. R. S.r.l. alla V. S.r.l., qualificato dalle parti come conferimento di ramo d'azienda, come semplice conferimento di beni immobili. Sostenevano che gli immobili fossero beni strumentali e che il complesso trasferito costituisse un ramo d'azienda, chiedendo inoltre una diversa determinazione della base imponibile, l'applicazione di aliquote inferiori e il non assoggettamento a sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto prevalenti gli elementi oggettivi del complesso trasferito rispetto alla qualificazione data dalle parti nell'atto. Gli immobili non costituivano un ramo d'azienda, perché non risultava un complesso organizzato e funzionalmente destinato a una specifica attività imprenditoriale: la società esercitava principalmente somministrazione di alimenti e bevande, mentre la locazione di due immobili e l'inserimento dell'attività immobiliare nello statuto appena due giorni prima del conferimento non erano sufficienti. È stata quindi confermata la tassazione come conferimento di immobili, con base imponibile riferita al valore venale risultante dalla perizia, applicazione delle imposte proporzionali e delle sanzioni. Le spese del grado d'appello sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2555 Codice civile
Il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa
La nozione di azienda richiede un complesso di beni organizzato e funzionalmente collegato allo svolgimento di un'attività imprenditoriale specifica o comunque oggettivamente individuabile.
Art. 4, comma 1, lettera a), n. 1 e 2, della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986
Le costituzioni di società o gli aumenti di capitale mediante conferimento della proprietà o di diritti reali di godimento su beni immobili scontano l'imposta di registro secondo le aliquote previste dall'art. 1
Quando l'operazione è qualificata come conferimento di immobili e non come conferimento d'azienda, si applicano le imposte proporzionali previste per i trasferimenti immobiliari.
Art. 50 del D.P.R. n. 131/1986
Invocato dalle società per sostenere la determinazione della base imponibile al netto delle passività e degli oneri accollati, ma ritenuto non applicabile perché l'operazione è stata qualificata come conferimento di immobili.
D.P.R. n. 131/1986, art. 1 della Tariffa, Parte prima
Richiamato per individuare le aliquote applicabili ai conferimenti immobiliari effettuati in sede di costituzione o aumento di capitale.
D.Lgs. n. 347/1990
Richiamato per la tassazione delle formalità ipotecarie e catastali relative agli immobili conferiti.
Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è stata respinta, poiché l'atto conteneva critiche sufficientemente specifiche alla decisione di primo grado.
D.Lgs. n. 471/1997 e D.Lgs. n. 472/1997
Le sanzioni sono state confermate perché la riqualificazione dell'atto come conferimento immobiliare comportava una diversa imposta dovuta; non si trattava di una sanzione per elusione o abuso del diritto.
Massime di principio
- La qualificazione fiscale di un conferimento dipende soprattutto dagli elementi oggettivi trasferiti e dal loro collegamento funzionale, non dalla denominazione utilizzata dalle parti nell'atto.
- Per configurare un ramo d'azienda occorre un complesso organizzato di beni, potenzialmente idoneo allo svolgimento di un'attività imprenditoriale specifica e percepibile; la mera proprietà di immobili, anche locati, normalmente non è sufficiente.
- L'esercizio sporadico o marginale della locazione immobiliare e l'inserimento dell'attività nell'oggetto sociale poco prima del conferimento possono essere considerati indici dell'assenza di una precedente organizzazione aziendale effettiva.
- Quando manca un vincolo organizzativo e teleologico tra i beni trasferiti, l'operazione può essere riqualificata come conferimento di singoli immobili, con applicazione della più onerosa disciplina propria dei trasferimenti immobiliari.
- La diversa qualificazione fiscale dell'atto può comportare l'applicazione delle sanzioni per insufficiente versamento d'imposta, anche senza una contestazione autonoma di elusione o abuso del diritto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 mar 2018Sentenza del 27/03/2018 n. 4 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 27 mar 2018Sentenza del 27/03/2018 n. 77 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 27 mar 2018Sentenza del 27/03/2018 n. 352 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 27 mar 2018Sentenza del 27/03/2018 n. 1309 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 27 mar 2018Sentenza del 27/03/2018 n. 1310 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 27 mar 2018Sentenza del 27/03/2018 n. 1315 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →