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Sentenza

Sentenza del 27/03/2018 n. 77 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni 2008 e 2009, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto il trattamento di non commercialità applicato ad alcune attività sportive, recuperando IVA per complessivi 7.389,00 euro oltre accessori. La società sosteneva che le lezioni di nuoto e fitness acquatico, svolte nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica e con affiliazione alla Federazione Italiana Nuoto vigilata dal CONI, fossero esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, n. 20, del DPR 633/1972. L'Agenzia riteneva invece necessario il riconoscimento o l'autorizzazione diretta da parte di una Pubblica Amministrazione e contestava inoltre l'assenza del modello EAS e l'applicazione del regime agevolativo.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso e annullato gli avvisi. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando integralmente la decisione di primo grado. Ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esenzione IVA, che l'attività didattico-sportiva fosse formalmente riconosciuta da un organismo vigilato dalla Pubblica Amministrazione, quale la Federazione Italiana Nuoto sottoposta alla vigilanza del CONI, senza necessità di una specifica autorizzazione rilasciata direttamente da un ente pubblico. È stata inoltre valorizzata l'applicazione del metodo pro-rata, che limitava l'esenzione alle attività strettamente riconducibili alla promozione e all'insegnamento delle discipline federali. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 1.200,00 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 10, n. 20, DPR 633/1972

    I compensi percepiti da un'associazione sportiva a fronte dell'attività didattica svolta sono esenti da IVA soltanto se tale attività è stata formalmente riconosciuta dagli organi della Pubblica Amministrazione competenti nel settore, oppure da organismi da essi vigilati come le federazioni sportive.

    L'esenzione IVA per l'attività didattico-sportiva può applicarsi anche quando il riconoscimento non proviene direttamente da una Pubblica Amministrazione, ma da una federazione sportiva sottoposta alla vigilanza pubblica, come la Federazione Italiana Nuoto vigilata dal CONI.

  • Art. 19, comma 5, DPR 633/1972

    Metodo del pro-rata di detrazione dell'IVA.

    La società può ripartire la detrazione IVA in proporzione alle attività imponibili ed esenti, limitando l'esenzione alle prestazioni didattico-sportive effettivamente riconducibili alle discipline federali.

  • D.L. 185/2008, convertito dalla legge 2/2009

    Obbligo di presentazione del modello EAS per gli enti associativi interessati.

    L'Agenzia ha invocato il mancato adempimento EAS per contestare l'accesso al regime agevolativo; tuttavia, nella decisione riportata, tale argomento non è risultato decisivo per escludere l'esenzione IVA riconosciuta per le specifiche attività didattico-sportive.

  • Ordinanza Cassazione n. 12698 del 19 maggio 2017

    I compensi percepiti da un'associazione sportiva a fronte dell'attività didattica svolta sono esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10, n. 20, del d.P.R. n. 633 del 1972, soltanto se tale attività è stata formalmente riconosciuta dagli organi della P.A. competenti nel settore, oppure da organismi da essi vigilati come le federazioni sportive.

    La giurisprudenza di legittimità ammette il riconoscimento proveniente da federazioni sportive vigilate dalla Pubblica Amministrazione, purché l'attività concreta sia effettivamente didattica e riferita alle discipline riconosciute.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione IVA sulle attività didattico-sportive non è necessariamente richiesto un provvedimento autorizzativo diretto di una Pubblica Amministrazione: può essere sufficiente il riconoscimento formale da parte di una federazione sportiva vigilata dal CONI o da altro organismo pubblico competente.
  • L'affiliazione a una federazione non rende automaticamente esenti tutte le attività dell'ente. L'esenzione deve riguardare esclusivamente le prestazioni effettivamente didattiche o di insegnamento relative a discipline riconosciute.
  • Le attività commerciali ulteriori, come l'uso ordinario di impianti, servizi accessori o prestazioni non didattiche, devono essere individuate e trattate separatamente ai fini IVA.
  • L'utilizzo coerente del metodo pro-rata può dimostrare che l'ente ha distinto le operazioni imponibili da quelle esenti e ha limitato il beneficio fiscale alle sole attività ammesse.
  • In caso di contestazione, è importante documentare l'affiliazione federale, la vigilanza del CONI o di altro organismo pubblico, i programmi didattici, l'effettivo svolgimento dei corsi e la loro riconducibilità alle discipline riconosciute.
  • Gli argomenti introdotti dall'Amministrazione soltanto in appello possono essere contestati se modificano sostanzialmente la motivazione originaria dell'avviso di accertamento o della difesa svolta in primo grado.

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