Ordinanza n. 83/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della determina prot. n.2893 del 28.01.2026, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, L’Abruzzo e la Sardegna – sede coordinata di L’Aquila ha disposto “l’aggiudicazione a favore dell’O.E RTI CELLETTI/FUMASONI (CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI SRL mandatario C.F. e P.IVA 11305951003 - FUMASONI ANTONIO & FIGLI DI ANDREA FUMASONI S.A.S. mandante C.F. 01160530588 e P.IVA 03543161008)”, della procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del Codice, per l’affidamento dell’esecuzione dei “Lavori di ricostruzione della parte vecchia del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco danneggiata dal sisma del 6 aprile 2009 – Opere di completamento a seguito di risoluzione contrattuale in danno - 1° stralcio CUP D12J09000350007 – CIG B77D0ECA2F. Gara a lotto unico G04695” (doc. 1); - della nota prot. n. 3074 del 29.01.2026 di comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. c) del D. L.gs 36/2023 (doc. 2); - dei verbali di gara Rep. n. 742 del 2/10/2025 (doc. 3), Rep. n. 750 del 12/12/2025 (doc. 4) e Rep. n. 752 del 19/12/2025 (doc. 5) con i quali, espletata la procedura di gara, si è stilata la graduatoria finale ed è stata predisposta la proposta di aggiudicazione al 1° classificato RTI CELLETTI/FUMASONI; - del verbale Reg. n. 1657 dell’11/12/2025 della seduta riservata della Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte tecniche con l’allegata tabella riportante i punteggi attribuiti (doc. 6); - ove occorrer possa e nei limiti dell’interesse del ricorrente a conseguire l’aggiudicazione, la legge di gara tutta e il bando / disciplinare (doc. 7) – in particolare ai § 16 e § 18 - nella parte in cui non prevedono dei sub-punteggi in relazione ai sub-elementi che compongono i criteri valutativi B2.B e B3 ovvero laddove interpretati nel senso di ritenere ammissibili le varianti proposte dagli odierni controinteressati con riferimento al criterio B3 ovvero in ogni caso corretti i punteggi attribuiti ai concorrenti graduatosi ai primi tre posti della graduatoria; - di tutti gli atti e i verbali della procedura aperta; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti, nonché di tutta l’attività della Commissione giudicatrice nella parte in cui è stata disposta l’ammissione del RTI secondo classificato senza valutazione degli illeciti professionali da esso dichiarati e il ricorrente è stato collocato nella terza posizione della graduatoria preceduto dagli RTI odierni controinteressati secondo e primo graduati e non al vertice della stessa in posizione utile a conseguire l’aggiudicazione; per la declaratoria - di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more con l’illegittimo aggiudicatario, e per la condanna dell’Amministrazione intimata a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante aggiudicazione nei confronti del medesimo della commessa oggetto di affidamento e subentro nell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di una procedura aperta per lavori di ricostruzione e completamento di un edificio del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione a favore del RTI primo classificato, la comunicazione dell'aggiudicazione, i verbali di gara e il verbale della Commissione giudicatrice relativo alla valutazione delle offerte tecniche. Ha contestato, nei limiti dell'interesse a conseguire l'aggiudicazione, la lex specialis nella parte in cui non prevedeva sub-punteggi per alcuni sub-elementi dei criteri B2.B e B3, nonché l'ammissibilità delle varianti proposte dall'aggiudicatario con riferimento al criterio B3 e la correttezza dei punteggi attribuiti ai primi tre concorrenti. Ha inoltre dedotto l'illegittima ammissione del RTI secondo classificato, asseritamente senza adeguata valutazione degli illeciti professionali dichiarati, lamentando la propria collocazione al terzo posto invece che in posizione utile per l'aggiudicazione. È stata proposta anche domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e di risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione e subentro.
La decisione
Nella fase cautelare la ricorrente ha rinunciato alla domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati. Il TAR ha preso atto della rinuncia, senza esaminare il fumus boni iuris o il periculum in mora e senza pronunciarsi nel merito sulle censure relative all'aggiudicazione, alla lex specialis, alle varianti, ai punteggi o all'ammissione del secondo classificato. La trattazione di merito è stata fissata per l'udienza pubblica del 13 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La procedura di affidamento è stata indetta ai sensi della disposizione richiamata; l'ordinanza non ne fornisce una specifica interpretazione.
art. 90, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023
comunicazione dell'aggiudicazione
La disposizione è richiamata quale base della comunicazione dell'aggiudicazione; l'ordinanza non ne fornisce una specifica interpretazione.
La norma è richiamata in relazione alla domanda cautelare, alla quale la ricorrente ha rinunciato; non è svolta una specifica interpretazione.
declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato ... e subentro
La disposizione è indicata quale fondamento della domanda di inefficacia e subentro; l'ordinanza non decide tali domande.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 27 mar 2026Ordinanza n. 198/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 27 mar 2026Ordinanza n. 199/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 27 mar 2026Ordinanza n. 200/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 27 mar 2026Ordinanza n. 202/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 27 mar 2026Ordinanza n. 203/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 27 mar 2026Ordinanza n. 204/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →