Cassazione Penale, Ordinanza n. 27980/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che era stato proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 c.p.p., come modificato dalla l. 103/2017. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito pronunciata nei precedenti gradi resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia, con riqualificazione dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Dalla motivazione emerge che il ricorso non è stato esaminato nel merito perché ritenuto inammissibile per un vizio di forma: il ricorso per cassazione contro qualsiasi provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Non risultano ulteriori censure sostanziali scrutinabili nel testo fornito.
Norme richiamate
deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale, a pena di inammissibilità
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
la Corte richiama la riqualificazione delle originarie imputazioni nella fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti, senza entrare nel merito della contestazione
è indicata come fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p. che impone il patrocinio di difensore cassazionista
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione, in ogni procedimento e avverso qualunque provvedimento, non può essere validamente proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione di un difensore cassazionista integra un vizio insanabile che comporta l'inammissibilità del ricorso, senza possibilità di esame dei motivi dedotti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La declaratoria di inammissibilità per difetto di valida sottoscrizione impedisce qualsiasi scrutinio del merito della condanna impugnata.
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