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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12146/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per fatti di commercializzazione di prodotti contraffatti e per ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto la mancata assunzione di una prova decisiva, lamentando che non fossero stati acquisiti timbri nella sua disponibilità, asseritamente idonei a riprodurre i marchi oggetto di contraffazione, e che fosse stata respinta la richiesta di perizia sulla merce sequestrata. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, sostenendo che dovesse ritenersi un falso grossolano e quindi insussistente la contraffazione; nello stesso motivo ha anche censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate, osservando che le prove richieste erano irrilevanti rispetto agli accertamenti già compiuti sui prodotti sequestrati e che la qualificazione giuridica dei fatti come contraffazione e ricettazione era corretta, così come era adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche in ragione dell'elevato numero dei capi e della reiterazione della condotta.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza sulla mancata acquisizione di timbri e sulla mancata perizia non riguardava una prova decisiva, ma tendeva soltanto a una diversa lettura del materiale probatorio già acquisito; ha inoltre ritenuto infondate le censure sulla configurabilità della contraffazione e della ricettazione, nonché sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.

    La mancata acquisizione di una prova può essere dedotta in cassazione solo se si tratta di prova decisiva, cioè idonea a determinare una decisione totalmente diversa, e non se mira soltanto a una diversa valutazione del compendio probatorio.

  • art. 625 c.p.c.

Massime di principio

  • La deduzione in cassazione della mancata assunzione di una prova è ammissibile solo quando la prova omessa sia realmente decisiva, ossia capace da sola di sovvertire l'esito del giudizio; non è sufficiente prospettare un diverso apprezzamento delle risultanze già acquisite.
  • La qualificazione del fatto come contraffazione non è esclusa per il solo richiamo astratto al falso grossolano quando la motivazione di merito abbia accertato, in fatto, la concreta idoneità lesiva dei segni utilizzati e la loro riferibilità a una riproduzione non riconducibile a meri timbri apposti manualmente.
  • La sussistenza del reato di ricettazione può essere affermata quando dagli elementi probatori emerga la consapevolezza dell'agente circa la provenienza illecita dei beni detenuti per la vendita.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato se il giudice di merito richiama gli elementi ritenuti decisivi, senza dover confutare analiticamente ogni dato favorevole allegato dalla difesa, specie in presenza di condotte reiterate e di rilevante consistenza quantitativa.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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