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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28784/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 proposta dal difensore avverso la liquidazione dei compensi per l'attività svolta in diversi segmenti di un contenzioso in materia di espulsione dello straniero, patrocinato a spese dello Stato. Dopo una prima cassazione con rinvio e un successivo ulteriore intervento della Cassazione, il giudice di rinvio aveva liquidato complessivamente una somma, ma aveva ritenuto di doversi pronunciare soltanto sulla rideterminazione delle spettanze per il giudizio originario, escludendo la liquidazione delle spese dei giudizi di cassazione e di riassunzione. Con il ricorso per cassazione la difensora ha dedotto, in sintesi: 1) violazione degli artt. 384, comma 2, 112 e 91 c.p.c. per avere il giudice di rinvio limitato il proprio esame alla sola liquidazione delle spettanze del primo giudizio, nonostante l'assorbimento disposto dalla Cassazione imponesse di esaminare anche le domande relative alle spese dei giudizi successivi; 2) violazione degli stessi articoli per non aver liquidato le spese del giudizio di legittimità come imposto dall'ordinanza rescindente; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per non aver condannato il Ministero alle spese del giudizio di riassunzione, non potendo la mancata costituzione dell'amministrazione integrare di per sé una grave ed eccezionale ragione per derogare alla soccombenza.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendoli connessi, e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha affermato che il giudice di rinvio aveva errato nel considerare devoluta al suo esame la sola rideterminazione delle spettanze per il primo giudizio, poiché le questioni dichiarate assorbite in sede di cassazione, se ritualmente riproposte, devono essere esaminate dal giudice del rinvio. In particolare, la mancata pronuncia sulle spese dei giudizi di cassazione e di riassunzione integra un'omissione censurabile in sede di legittimità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Giudice di Pace di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    individua il rimedio oppositivo contro la liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato; la controversia origina da tale opposizione.

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel percorso processuale come norma sulla riduzione dei compensi; nel caso in esame la questione della sua applicazione è rimasta assorbita dall'accoglimento dei primi motivi.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto e riesaminare le questioni rimaste assorbite se riproposte; la limitazione operata dal giudice di rinvio è stata ritenuta erronea.

  • art. 112 c.p.c.

    impone di pronunciare su tutta la domanda; la mancata decisione sulle spese e sulle questioni assorbite è stata qualificata come omessa pronuncia.

  • art. 91 c.p.c.

    regola la condanna alle spese secondo soccombenza; la Corte richiama il diritto della parte vittoriosa a ottenere la liquidazione delle spese dell'intero processo, inclusi cassazione e rinvio.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare l'esclusione della condanna alle spese in assenza di gravi ed eccezionali ragioni.

Massime di principio

  • Le questioni espressamente dichiarate assorbite dalla Corte di cassazione non si considerano decise e, se ritualmente riproposte in sede di rinvio, devono essere esaminate dal giudice del rinvio.
  • Il giudice di rinvio che ometta di pronunciare su una domanda o su un capo di domanda rimesso al suo esame incorre in omessa pronuncia censurabile in cassazione.
  • In materia di spese processuali, la parte che, dopo l'esito del rinvio, risulti vittoriosa ha diritto alla liquidazione delle spese dell'intero processo, comprese quelle dei gradi di legittimità e di riassunzione, se richieste.
  • La mera mancata costituzione della parte pubblica non costituisce, di per sé, una ragione sufficiente per escludere la regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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