Cassazione Penale, Ordinanza n. 31625/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda due imputati ritenuti responsabili nei gradi di merito del reato di tentato furto in abitazione. In cassazione, entrambi hanno proposto ricorso tramite il medesimo difensore. Il primo motivo, per ciascuno, deduceva erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 530 e 533, comma 1, c.p.p., contestando l'affermazione di responsabilità e quindi la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove. Il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 99, 132 e 133 c.p. e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva e per il mancato contenimento della pena nel minimo edittale. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze sul primo motivo mirassero a una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione del fatto, attività preclusa al giudice di legittimità, e che la motivazione della Corte di appello fosse congrua e logica. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto adeguatamente motivato il riconoscimento della recidiva per entrambi e immune da censure la determinazione della pena, valorizzando gravità del fatto e personalità negativa degli imputati.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua sia sulla responsabilità per il tentato furto in abitazione sia sul riconoscimento della recidiva e sulla quantificazione della pena. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di una condizione che escludesse la colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti per contestare l'affermazione di responsabilità; la Corte non entra nel merito della rilettura del fatto e delle prove in sede di legittimità.
Richiamato dai ricorrenti per censurare la prova della colpevolezza; la Corte ribadisce che la valutazione del materiale probatorio resta rimessa al giudice di merito.
Invocato per contestare la recidiva; la Corte ritiene congrua la motivazione sul suo riconoscimento per entrambi gli imputati.
Richiamato in tema di dosimetria della pena; la Corte ritiene non censurabile la quantificazione effettuata in appello.
Richiamato in tema di criteri di commisurazione della pena; la Corte reputa adeguata la valutazione della gravità del fatto e della personalità degli imputati.
art. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Sez. 6
Massima richiamata per affermare che in cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l'adozione di criteri alternativi di ricostruzione del fatto.
Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano'
Richiamata come precedente in tema di motivazione del riconoscimento della recidiva.
Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid
Richiamata come precedente sulla motivazione in ordine alla recidiva e alla pericolosità sociale.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
Richiamata per il principio secondo cui è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo arbitrarietà o manifesta illogicità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per giustificare la condanna alla sanzione pecuniaria in Cassa delle ammende in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità non ravvisabile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è preclusa la rilettura del compendio probatorio e la sostituzione della ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito con una diversa, se proposta come più plausibile dal ricorrente.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando è congrua, logicamente coerente e fondata su corrette regole di inferenza e su risultanze probatorie non manifestamente travisate.
- Il riconoscimento della recidiva è legittimo se il giudice di merito dà conto, in modo specifico, della maggiore pericolosità sociale desumibile dai precedenti e dalla persistenza nel delinquere.
- La commisurazione della pena non può essere rivalutata in cassazione se la decisione di merito è sorretta da ragioni non arbitrarie e non illogiche, legate alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
- Quando il ricorso si risolve in censure di merito non consentite o nella richiesta di una diversa valutazione della prova, esso è inammissibile con le conseguenze economiche previste dalla legge.
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