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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25246/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo equo tale importo in relazione alle questioni dedotte. La decisione di merito di condanna per calunnia è rimasta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo, in sintesi, tre ordini di questioni: anzitutto la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio e, più in generale, vizi nella ritualità delle notifiche; inoltre l'incompetenza per territorio del giudice procedente; infine l'erroneità della motivazione di merito con cui era stata ritenuta la sua responsabilità per il delitto di calunnia, sostenendo che la ricostruzione dei fatti e l'accertamento delle condotte fossero sbagliati. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi generici e, comunque, infondati o non dedotti tempestivamente: la doglianza sulla notificazione è stata considerata manifestamente infondata perché la compiuta giacenza costituisce valida forma di notificazione e le notifiche al difensore di fiducia risultavano eseguite via PEC; l'eccezione di incompetenza territoriale è stata ritenuta tardiva; la censura sulla motivazione di merito è stata giudicata una mera riproposizione delle tesi già esaminate in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che era invece congrua e logica nel ritenere integrati gli elementi del delitto di calunnia.

Norme richiamate

  • art. 368 c.p.

    Norma incriminatrice del delitto di calunnia; la Corte richiama la congrua motivazione della sentenza d'appello sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato.

  • art. 616 c.p.p.

    È richiamato per la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente generiche o che si limitino a riproporre questioni già affrontate dal giudice di merito senza un concreto confronto critico con la motivazione impugnata.
  • La doglianza sulla motivazione di merito è inammissibile quando non evidenzi specifici errori logici o giuridici della sentenza impugnata, ma si risolva in una diversa lettura del compendio probatorio.
  • La notificazione del decreto di citazione a giudizio non è viziata quando risulti perfezionata secondo forme legalmente valide, quale la compiuta giacenza, e quando le notifiche al difensore siano state correttamente eseguite con modalità telematiche.
  • L'eccezione di incompetenza per territorio deve essere dedotta tempestivamente; se proposta solo dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, è tardiva e non può essere utilmente fatta valere.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Quando la sentenza di merito motiva in modo congruo e logico sulla sussistenza degli elementi del delitto contestato, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCalunnia
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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