Sentenza del 11/01/2022 n. 520 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Istituto impugnava un avviso di accertamento TOSAP relativo all'occupazione di marciapiedi nel 2005 con ponteggi per lavori di ristrutturazione di un edificio di sua proprietà. L'Istituto invocava l'esenzione ex D.Lgs. n. 507/1993, art. 49, comma 1, lett. a) (e art. 42 del regolamento comunale), sostenendo di essere un ente pubblico non economico con finalità assistenziali e che l'occupazione era riconducibile a tali finalità; in primo grado il ricorso veniva accolto e la CTR confermava l'esenzione ritenendo l'ente non economico e l'intervento come attuazione di attività regionale. La società di riscossione ricorreva in Cassazione censurando la mancata verifica del requisito oggettivo (finalità specifiche dell'occupazione) e la confusione tra finalità istituzionali generali e finalità concrete dell'occupazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società di riscossione, cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso dell'Istituto. La Corte ha ritenuto che l'esenzione ex art. 49 D.Lgs. 507/1993 richiede un doppio requisito: soggettivo (ente pubblico non economico) e oggettivo (l'occupazione deve essere effettuata per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura o ricerca). Nel caso concreto l'occupazione per ponteggi destinati alla messa in sicurezza e manutenzione dell'immobile, effettuata in adempimento di obblighi contrattuali ed extracontrattuali del proprietario, non perseguiva una finalità specificamente assistenziale ma aveva natura connessa ad attività economica/di manutenzione; dunque l'esenzione non si applica. Le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, comma 1, lett. a)
"le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui al T.U. imposte sui redditi, ... art. 87, comma 1, lett. c), per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica"
La norma richiede un requisito soggettivo (ente pubblico non economico ricompreso nell'art. 87 TUIR) e un requisito oggettivo: l'occupazione deve avere una finalità specifica fra quelle elencate. L'agevolazione è di stretta interpretazione e non si estende per riferimenti alle finalità statutarie generali dell'ente.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 87, comma 1, lett. c)
Usato per identificare gli "enti pubblici" rilevanti ai fini soggettivi dell'esenzione; la mera appartenenza all'elenco non esaurisce i requisiti per l'esenzione se manca la finalità specifica dell'occupazione.
Riferimento alla distinzione delle attività commerciali; la Corte richiama la necessità di distinguere tra finalità istituzionali e natura economica dell'attività (locazione e gestione di alloggi a canone agevolato possono costituire attività economica).
T.U.I.R. (previgente), art. 73 (art. 87 prev.)
Richiamato nei motivi di ricorso originari relativi alla qualificazione fiscale degli enti e delle loro attività.
Legge Regionale Puglia 20 maggio 2014, n. 22, art. 6
Riferimento organico alla trasformazione dell'Istituto in Agenzia Regionale per la casa e alla sua qualifica soggettiva; la Corte ne riconosce l'effetto sul requisito soggettivo ma non lo ritiene decisivo per l'esenzione senza il requisito oggettivo.
Richiamato per precisare gli obblighi di protezione verso terzi e la responsabilità del proprietario, a supporto dell'argomentazione che i lavori erano effettuati per doveri di tutela e non per finalità assistenziali specifiche.
Giurisprudenza citata (es. Cass. sez. un. 28160/2008, Corte Cost. 347/1993, Cass. n.17617/2021, Cass. sez. un. 10013/2021)
Richiami giurisprudenziali utilizzati per chiarire la necessità di interpretazione restrittiva delle esenzioni tributarie e per affermare che l'appartenenza dell'ente all'elenco di cui al TUIR costituisce il requisito soggettivo ma non esonera dalla prova del requisito oggettivo.
Massime di principio
- L'esenzione TOSAP ex art.49 D.Lgs. 507/1993 richiede due distinti requisiti: soggettivo (ente pubblico non economico ricompreso nell'art. 87 TUIR) e oggettivo (l'occupazione del suolo deve avere una finalità specifica tra quelle elencate). Entrambi devono ricorrere.
- La finalità rilevante è quella della singola occupazione: non basta invocare le finalità statutarie generali dell'ente; occorre provare che l'occupazione del suolo è concretamente destinata a finalità assistenziali, di previdenza, sanità, educazione, cultura o ricerca.
- Le occupazioni effettuate per eseguire lavori di manutenzione, messa in sicurezza o adempimenti contrattuali/di responsabilità del proprietario non perseguono in genere una finalità assistenziale specifica e, quindi, non rientrano nell'esenzione.
- Il finanziamento dell'intervento da parte di un ente pubblico o il ruolo dell'ente come soggetto attuatore non sono di per sé sufficienti a qualificare l'occupazione come esente: rileva lo scopo concreto dell'occupazione.
- Le esenzioni tributarie sono interpretate restrittivamente; in caso di dubbio il contribuente deve documentare in modo puntuale il nesso tra occupazione e finalità assistenziali specifiche per ottenere l'agevolazione.
- In problemi analoghi, verificare e documentare distintamente i requisiti soggettivi e oggettivi e, se l'occupazione è connessa a una attività economica (anche se socialmente finalizzata, es. locazione a canone agevolato), considerare che la TOSAP potrebbe essere dovuta.
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