Cassazione Penale, Ordinanza n. 04119/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la motivazione di merito fosse viziata; con il secondo motivo ha censurato l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non specifico e meramente reiterativo delle doglianze già svolte in appello, senza effettivo confronto con la motivazione impugnata, e ha giudicato il secondo motivo manifestamente infondato, richiamando il principio per cui il diniego delle attenuanti generiche può essere giustificato dall'assenza di elementi positivi e anche dai precedenti penali, senza necessità di una motivazione particolare quando l'istanza riproponga argomenti già disattesi o sia formulata in modo generico.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato, quanto al primo motivo, la mancanza del requisito di specificità ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., perché la censura riproduceva pedissequamente quelle già proposte in appello; quanto al secondo motivo, ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche e comunque la doglianza manifestamente infondata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
"a pena di inammissibilità"
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e non meramente ripetitivi delle doglianze già svolte in appello; in difetto, la censura è inammissibile.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È richiamato come parametro del vizio di motivazione, ma la Corte afferma che la sentenza di merito ne era esente.
Norma incriminatrice della ricettazione; la Corte rileva che i giudici di appello avevano correttamente accertato gli elementi oggettivi e soggettivi del reato.
Le attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivi e il diniego può essere motivato anche valorizzando i precedenti penali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo effettivo e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze già disattese in appello non integra il requisito di specificità e comporta l'inammissibilità.
- La censura di vizio di motivazione non può essere ammessa quando la motivazione di merito sia congrua, logica e immune da manifeste illogicità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e sui precedenti penali, senza necessità di una motivazione particolarmente analitica se l'istanza difensiva si limita a riproporre elementi già esaminati o non adduca ragioni specifiche.
- In sede di legittimità la richiesta di attenuanti generiche è manifestamente infondata quando non sia supportata da elementi nuovi o positivi idonei a giustificare un diverso trattamento sanzionatorio.
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