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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28334/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (detenuto)

La controversia

Il procedimento riguarda una richiesta di liberazione anticipata ex art. 54 ord. pen. presentata per il periodo 24 settembre 2022-22 marzo 2024. Il magistrato di sorveglianza aveva rigettato l'istanza per il primo segmento temporale, valorizzando quattro illeciti disciplinari commessi durante il periodo e la mancata partecipazione al trattamento rieducativo; per altri periodi aveva dichiarato l'istanza inammissibile perché già valutati in precedenza. Sul reclamo, il Tribunale di sorveglianza di Catania aveva confermato il rigetto, ritenendo che solo una delle condotte disciplinari fosse valutabile nel merito, un'altra solo quanto alla legittimità della sanzione, e che comunque il detenuto non avesse dimostrato una partecipazione sostanziale all'opera di rieducazione. Con il ricorso per cassazione si deducevano: 1) omessa pronuncia e omessa motivazione sui periodi dichiarati inammissibili e sulla rilevanza dello stato di salute del detenuto rispetto alla partecipazione al trattamento; 2) violazione dell'art. 54 ord. pen. per avere esteso la valutazione negativa all'intero periodo semestrale, senza compiere il necessario giudizio frazionato e comparativo tra elementi positivi e negativi, e per avere confuso la valutazione della sanzione disciplinare ai fini del reclamo ex art. 69 ord. pen. con la diversa valutazione ai fini della liberazione anticipata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso. Ha affermato che, ai fini della liberazione anticipata, gli illeciti disciplinari rilevano solo come indici fattuali della mancata adesione al trattamento rieducativo e vanno valutati concretamente, nel quadro complessivo del singolo semestre, comparandoli con gli eventuali elementi positivi della condotta; non è invece corretto limitarsi a una verifica formale della sanzione disciplinare o confondere tale valutazione con il sindacato sul reclamo disciplinare ex art. 69 ord. pen. Ha inoltre rilevato l'omessa motivazione sui periodi dichiarati inammissibili e le gravi lacune argomentative sul rapporto tra condotte disciplinari, partecipazione al trattamento e bilanciamento semestrale. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 54 ord. pen.

    La liberazione anticipata presuppone la prova della partecipazione all'opera di rieducazione; la valutazione va compiuta per ciascun semestre di pena scontata e richiede un apprezzamento della condotta esteriore e del percorso trattamentale, non la dimostrazione di un pieno ravvedimento.

  • art. 69, comma 6 ord. pen.

    Il controllo sul reclamo avverso le sanzioni disciplinari riguarda la legittimità o, per alcune sanzioni, anche il merito della sanzione, ma tale sindacato non coincide con la diversa valutazione necessaria ai fini della liberazione anticipata.

  • art. 39 ord. pen.

    La norma è richiamata per delimitare l'ampiezza del sindacato del magistrato di sorveglianza sulle sanzioni disciplinari, distinguendo tra ipotesi valutabili solo sotto il profilo della legittimità e ipotesi per le quali è ammesso anche il merito.

  • art. 103, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230

    La partecipazione al trattamento si desume dall'impegno del detenuto nel trarre profitto dalle opportunità trattamentali e nel mantenere corretti e costruttivi rapporti con operatori, compagni, famiglia e comunità esterna.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    È il parametro processuale attraverso cui sono state dedotte le censure di omessa motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    È richiamato per la forma sintetica con cui i motivi di ricorso vengono riportati nel provvedimento.

  • art. 35-bis ord. pen.

    È richiamato come norma procedurale del reclamo del detenuto avverso i provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria in materia disciplinare.

Massime di principio

  • Ai fini della liberazione anticipata, il giudice deve verificare in modo concreto se il comportamento del detenuto denoti effettiva partecipazione all'opera rieducativa; l'assenza di tale partecipazione può essere desunta anche da illeciti disciplinari, ma solo come dati sintomatici da inserire in un giudizio complessivo.
  • L'illecito disciplinare non rileva per la sua autonoma sanzionabilità, bensì come indice fattuale della disponibilità o indisponibilità del detenuto al percorso trattamentale; perciò il giudice deve valutare natura, gravità e significato della condotta rispetto al trattamento.
  • La valutazione della liberazione anticipata deve essere svolta per singoli semestri, con comparazione tra elementi negativi e positivi della condotta; una trasgressione può incidere sul semestre in cui si verifica e, se significativa, anche su quelli precedenti, ma non può essere automaticamente proiettata su quelli successivi senza un accertamento specifico.
  • Il sindacato sul reclamo disciplinare ex art. 69 ord. pen. ha oggetto e funzione diversi rispetto alla valutazione richiesta per la liberazione anticipata: il primo riguarda la legittimità o il merito della sanzione disciplinare secondo la tipologia della misura, il secondo riguarda esclusivamente il significato della condotta ai fini rieducativi.
  • Il giudice di sorveglianza deve motivare specificamente sui periodi richiesti, sulle ragioni dell'eventuale inammissibilità e sull'incidenza delle condotte contestate sul percorso rieducativo; l'omessa pronuncia o la motivazione meramente assertiva integra vizio censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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