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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11842/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia resa in sede di rinvio dopo precedente annullamento, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per un furto in abitazione ex art. 624-bis c.p. I motivi dedotti erano tre: 1) inosservanza o erronea applicazione degli artt. 464-bis, comma 5, e 464-quater, comma 3, c.p.p. per il mancato accoglimento della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova; 2) vizio di motivazione sulla valutazione del risarcimento del danno e sul rigetto della messa alla prova; 3) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. La Corte non ha considerato una memoria difensiva perché depositata tardivamente oltre il termine di cui all'art. 611, comma 1, ultimo periodo, c.p.p., previsto a pena di decadenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo esaustivo e non illogico sulla prognosi sfavorevole circa la futura astensione dai reati e sulla mancanza di concrete possibilità di rieducazione e reinserimento tramite messa alla prova, valorizzando i precedenti penali dell'imputato e i significativi periodi di detenzione già scontati. Ha inoltre ritenuto inammissibile il terzo motivo perché diretto a ottenere una diversa ricostruzione in fatto e una rivalutazione degli elementi probatori, attività preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    individua il reato oggetto della condanna confermata in appello e in rinvio, ossia il furto in abitazione.

  • art. 611, comma 1, ultimo periodo, c.p.p.

    stabilisce un termine per il deposito della memoria difensiva previsto a pena di decadenza; il deposito tardivo impedisce di considerare il contenuto dell'atto.

  • art. 464-bis, comma 5, c.p.p.

    norma invocata dal ricorrente in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova; il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato.

  • art. 464-quater, comma 3, c.p.p.

    norma invocata dal ricorrente in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione di merito sul diniego.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, negata dal giudice di merito in ragione dell'entità del pregiudizio economico cagionato.

  • art. 3 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, non incluso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o una nuova ricostruzione del fatto, quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione logica e completa.
  • Il diniego della sospensione del procedimento con messa alla prova è legittimo quando il giudice di merito formula una prognosi negativa, adeguatamente motivata, circa la futura astensione dal reato e le concrete possibilità di rieducazione e reinserimento sociale dell'imputato.
  • L'attenuante del danno di speciale tenuità non è riconoscibile quando il pregiudizio economico complessivamente causato dalla condotta sia di consistenza tale da escluderne la particolare esiguità.
  • La memoria difensiva depositata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 611 c.p.p. è tamquam non esset ai fini del giudizio di legittimità e non può essere valutata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiMessa alla provaOnere della prova

Testo integrale

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