Cassazione Penale, Sentenza n. 38307/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rizzo, dipendente del Consorzio per le Autostrade Siciliane in servizio come agente tecnico addetto all'esazione del pedaggio, fu condannato per peculato per essersi appropriato di somme incassate ai caselli. Ha proposto ricorso articolando quattro motivi: (1) inutilizzabilità/nullità di documenti acquisiti in udienza durante l'esame del teste Zampagna (nota del 13.1.2014, prospetto ammanchi, missiva del 22.1.2014), deducendo violazione dell'art. 499, comma 5, c.p.p.; (2) vizio per rigetto tardivo dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato che avrebbe impedito il rilascio di copie degli atti e quindi la difesa; (3) carenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio e natura privatistica dell'attività di incasso pedaggi, sicché al più sarebbe configurabile appropriazione indebita; (4) mancata prova del dolo e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (art. 47, art. 323-bis e art. 62, comma 1, n. 6 c.p.), oltre al ravvedimento operoso, dato che l'imputato avrebbe poi saldato l'ammanco (circa 1.700-1.850 euro).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e non idonei a dimostrare la decisività delle prove indicate o il concreto pregiudizio subito dall'imputato. Sul primo motivo la Corte ha richiamato il principio della "prova di resistenza": il ricorrente non ha spiegato l'incidenza dell'eventuale esclusione della documentazione sul complessivo compendio probatorio. Sul secondo motivo il ricorso è viziato per genericità e mancanza di allegazioni concrete su come il ritardo del patrocinio abbia impedito il rilascio di copie degli atti. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto correttamente qualificata la figura dell'imputato come "incaricato di pubblico servizio" in rapporto alle mansioni di riscossione e rendicontazione del denaro del casello, conformandosi alla giurisprudenza consolidata; quindi applicabile il reato di peculato. Sul quarto motivo la Corte ha confermato che il dolo è provato per la reiterazione e l'entità delle somme, e che le circostanze attenuanti invocate non erano applicabili (l'entità e la natura plurioffensiva del peculato escludono il riconoscimento automatico di tenuità o ravvedimento). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 499, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente in relazione alla produzione in dibattimento di documenti; la Corte ha ritenuto che l'eccezione fosse generica e che non fosse stata dimostrata la violazione operativa né la decisività della prova eventualmente inutilizzabile
Citate le regole procedurali relative alla produzione di documenti in udienza; la Corte ha osservato che la fase processuale non consentiva un'argomentazione fondata ex post e che non furono dedotte specifiche nullità al momento dell'atto
Norma sulla qualifica di "incaricato di pubblico servizio"; la Corte l'ha interpretata in senso estensivo: il maneggio di denaro, gli obblighi di tenuta della documentazione contabile e la rendicontazione connessi alla riscossione del pedaggio rientrano in attività che esulano da "semplici" mansioni d'ordine e configurano la qualità di incaricato di pubblico servizio
Richiamato dal ricorrente in relazione al riconoscimento di circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non ha ritenuto applicabile alcuna deroga favorevole in assenza di elementi concreti
Attenunante richiamata dal ricorrente per fatti di tenuità; la Corte ha applicato i criteri giurisprudenziali sul concetto di "tenuità" e ha ritenuto che, alla luce della gravità complessiva della condotta e dell'entità delle somme, la circostanza non fosse configurabile
art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.
Previsione relativa al ravvedimento operoso; la Corte ha ritenuto che la semplice restituzione della somma non elimini la offensività del reato di peculato né giustifichi il riconoscimento automatico dell'attenuante, soprattutto per un reato plurioffensivo che tutela il patrimonio pubblico e la legalità
Massime di principio
- Per impugnare l'utilizzabilità di prove in Cassazione è necessario spiegare in modo specifico quale divieto probatorio sarebbe stato violato e dimostrare l'incidenza decisiva dell'elemento viziato sul complessivo giudizio (prova di resistenza); altrimenti il motivo è inammissibile.
- Le doglianze procedurali (es. tardivo rigetto del gratuito patrocinio) devono essere allegare con precisione il concreto pregiudizio subito e collegare il ritardo al mancato esercizio di attività difensive; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La qualifica di incaricato di pubblico servizio comprende anche soggetti che, oltre a compiti materiali, gestiscono denaro pubblico, tengono documentazione contabile e rendicontano incassi: in tali casi è applicabile il reato di peculato e non l'appropriazione indebita.
- La mera restituzione della somma sottratta non garantisce l'automatica esclusione della responsabilità né il riconoscimento dell'attenuante per ravvedimento operoso, specie nei reati che tutelano interessi pubblici e quando la condotta è reiterata o l'ammanco non trascurabile.
- Per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto occorre valutare l'intero contesto (entità del danno, atteggiamento soggettivo, modalità e reiterazione della condotta); importi giudicati non trascurabili e condotte ripetute escludono tale attenuante.
- In fase di impugnazione è necessario fornire argomentazioni concrete e circostanziate —vizi di motivazione vaghi o ripetizioni delle stesse doglianze già respinte in grado di merito— portano all'inammissibilità o al rigetto del ricorso.
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