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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08407/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una lite di confine e di comunione tra i proprietari di due unità abitative facenti parte di un villino bifamiliare, con contestazioni su un pilastrino, un muro divisorio, il passo carraio, due comignoli e alcune opere ritenute abusive. In primo grado e in appello era stata accertata, tra l'altro, la comunione del passo carraio e del muro divisorio, nonché la necessità di rimuovere le opere realizzate dai convenuti sul pilastrino e sul muro comune. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo: 1) violazione dell'art. 1102 c.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente considerato l'intervento sul pilastrino e sulla copertura come alterazione della destinazione del bene comune, senza valutare se si trattasse soltanto di uso più intenso consentito al comproprietario; 2) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla scheda catastale del passo carraio; 3) omesso esame di una c.t.u. prodotta in altro giudizio tra le stesse parti, da cui emergerebbe una diversa estensione della parte comune del passo carraio; 4) violazione dell'art. 345 c.p.c. per non aver la Corte d'appello motivato sulla produzione in appello della c.t.u. proveniente da altro processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il giudice di merito non avesse correttamente applicato il principio dell'art. 1102 c.c. in tema di uso della cosa comune, poiché avrebbe dovuto verificare se l'opera realizzata sul muro comune integrasse un uso più intenso consentito o, invece, un'alterazione della destinazione del bene, compromettendone stabilità, conservazione o pari uso. Ha invece dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per la regola della "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c., comma 5, poiché i ricorrenti non avevano indicato le diverse rationes facti delle decisioni di primo e secondo grado. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, rilevando che la sentenza impugnata non aveva reso una pronuncia, neppure implicita, sulla ritualità della produzione della c.t.u. di altro giudizio, avendo invece valorizzato la c.t.u. espletata in causa e gli altri documenti. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1102 c.c.

    Il comproprietario può servirsi della cosa comune anche in modo più intenso, purché non ne alteri la destinazione, non impedisca il pari uso agli altri e non comprometta stabilità e conservazione del bene.

  • art. 348-ter c.p.c., comma 5

    Nel caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2

    Le regole sulla doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti nei termini previsti dalla norma di conversione.

  • art. 345 c.p.c.

    La censura è stata dichiarata inammissibile perché la sentenza di merito non aveva pronunciato, neppure implicitamente, sulla ritualità della produzione documentale contestata.

Massime di principio

  • Il comproprietario di un bene comune può realizzare opere o installazioni che importino un uso più intenso della cosa, purché esse restino compatibili con la destinazione originaria del bene comune e non ne pregiudichino la stabilità, la conservazione e il pari uso da parte degli altri partecipanti.
  • Quando si deduce in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo contro una sentenza di appello conforme alla decisione di primo grado, il ricorrente deve specificamente indicare le diverse basi fattuali delle due pronunce; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La censura sulla mancata valutazione di un documento o sulla sua rituale produzione è inammissibile se la sentenza impugnata non contiene una pronuncia espressa o implicita sul punto e si fonda invece su un autonomo apprezzamento delle prove acquisite in causa.
  • In tema di beni comuni tra proprietari confinanti, la qualificazione dell'opera come legittimo uso della cosa comune o come alterazione vietata richiede un accertamento in concreto della funzione del manufatto, della sua incidenza sulla destinazione del bene e dell'effetto sui diritti degli altri contitolari.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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