Cassazione Penale, Sentenza n. 17955/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne per bancarotta distrattiva e bancarotta documentale fraudolenta della societa' Nonna Mimma s.r.l. (distrazione di 298.604,25 euro e tenuta di scritture contabili inadeguate). Le censure contestavano (i) la violazione e la erronea applicazione dell'art. 216 r.d. 16/03/1942 n. 267; (ii) la mancata considerazione di prove documentali e testimoniali che, a loro dire, dimostravano la riattivazione della societa' su proposta del creditore Magazzini Gabrielli e la legittimita' delle operazioni per finalita' di risanamento; (iii) la mancata riqualificazione in bancarotta semplice documentale anziche' fraudolenta; (iv) l'omessa concessione delle attenuanti generiche a Domenico e Giorgio Fiorini in misura analoga a quella riconosciuta a Orietta Campoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi come infondati. Ha ritenuto congrua e logica la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui le somme prelevate e i pagamenti effettuati in favore di altre societa' del gruppo costituivano operazioni distrattive e che le scritture contabili erano tenute in modo talmente lacunoso da essere riconducibili a bancarotta documentale fraudolenta, ossia a un'operazione volta a ostacolare la ricostruzione patrimoniale e a recare pregiudizio ai creditori. Anche la doglianza sulle attenuanti generiche e' stata rigettata: i giudici di merito avevano adeguatamente motivato il diverso contributo dei coimputati rispetto alla Campoli. I provvedimenti di merito sono stati confermati (pena per Campoli 3 anni; per Domenico e Giorgio Fiorini 3 anni e 6 mesi, come deciso in primo grado e in appello) e i ricorrenti condannati alle spese.
Norme richiamate
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 216
Norma richiamata in relazione ai reati di bancarotta (nn. 1 e 2) e applicata per qualificare le condotte di distrazione e di mancata tenuta delle scritture come bancarotta fraudolenta documentale quando siano idonee a arrecare pregiudizio ai creditori e a rendere difficile o impossibile la ricostruzione del patrimonio
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 219
Richiamata insieme alle norme sul fallimento e sulle responsabilita' degli amministratori; interpretata in relazione agli effetti pregiudizievoli verso la massa creditoria
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1, lett. b) ed e)
Disposizioni invocate per censurare la violazione di norme sostanziali (lett. b) e la carenza, contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione (lett. e) nelle decisioni di merito; la Corte ha ritenuto le censure infondate
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8
Norma processuale richiamata in riferimento alla presentazione di requisitoria e conclusioni scritte nel procedimento di Cassazione; citata per descrivere le attivita' della Procura generale e della difesa
Codice penale, artt. 81 cpv. e 110
Richiamati in relazione alla concorso e alla determinazione delle pene; la Corte ha confermato la valutazione sanzionatoria operata dai giudici di merito
Giurisprudenza di legittimita' (Sez.5, n. 18320 del 07/11/2019 Morace; Sez.5, n. 45174 del 22/05/2015 Faragona; Sez.5, n. 38396 del 23/06/2017)
Principi applicati: il reato di bancarotta documentale fraudolenta sussiste quando l'omessa o lacunosa tenuta delle scritture ha lo scopo di recare pregiudizio ai creditori o di ostacolare la ricostruzione patrimoniale; e gli 'indici di fraudolenza' (rapporti finanziari, rapporti con societa' correlate, movimenti anomali, incongruenze contabili) possono essere valorizzati per dimostrare il dolo specifico
Massime di principio
- La Cassazione conferma che la qualifica di bancarotta documentale diventa fraudolenta quando la tenuta delle scritture e' talmente lacunosa o menzognera da ostacolare la ricostruzione patrimoniale e da recare pregiudizio ai creditori; non e' sufficiente la mera negligenza se esistono elementi indicativi di intenzionalita'.
- Gli 'indici di fraudolenza' utili a dimostrare il dolo includono: trasferimenti a societa' correlate, prelievi non giustificati dal patrimonio sociale, assenza di attivita' aziendali significative, conti correnti prosciugati, e scritture inattendibili o mancanti (libro giornale, bilanci).
- Il giudizio di merito sulla ricostruzione fattuale e sulla credibilita' delle prove e' ampiamente sindacabile in Cassazione solo per vizi di diritto, manifesta illogicita' o contraddittorieta' della motivazione; le deduzioni meramente alternative gia' esaminate in primo e secondo grado hanno scarse probabilita' di successo se non spiegano specificamente le incongruenze rilevate.
- Per ottenere la riqualificazione in bancarotta semplice e non fraudolenta e' necessario fornire elementi concreti che dimostrino l'assenza di qualsiasi finalita' distrattiva o di ostacolo all'accertamento patrimoniale; la semplice riferita crisi economica non basta a escludere il dolo.
- La concessione delle attenuanti generiche e' valutata in concreto in relazione al contributo personale al fatto; la loro applicazione differenziata tra coimputati e' legittima se motivate sulla base di precedenti, ruolo e apporto concreto alla condotta illecita.
- In sede di impugnazione e' essenziale contestare specificamente la motivazione dei giudici di merito e indicare i punti di fatto o di diritto non valutati o valutati illogicamente, altrimenti la censura viene considerata generica e non accolta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17800/2024 del 07/05/2024
- Sentenza penale · 7 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17801/2024 del 07/05/2024
- Sentenza penale · 7 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17802/2024 del 07/05/2024
- Sentenza penale · 7 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17803/2024 del 07/05/2024
- Sentenza penale · 7 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17807/2024 del 07/05/2024
- Sentenza penale · 7 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17808/2024 del 07/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →