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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17955/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne per bancarotta distrattiva e bancarotta documentale fraudolenta della societa' Nonna Mimma s.r.l. (distrazione di 298.604,25 euro e tenuta di scritture contabili inadeguate). Le censure contestavano (i) la violazione e la erronea applicazione dell'art. 216 r.d. 16/03/1942 n. 267; (ii) la mancata considerazione di prove documentali e testimoniali che, a loro dire, dimostravano la riattivazione della societa' su proposta del creditore Magazzini Gabrielli e la legittimita' delle operazioni per finalita' di risanamento; (iii) la mancata riqualificazione in bancarotta semplice documentale anziche' fraudolenta; (iv) l'omessa concessione delle attenuanti generiche a Domenico e Giorgio Fiorini in misura analoga a quella riconosciuta a Orietta Campoli.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi come infondati. Ha ritenuto congrua e logica la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui le somme prelevate e i pagamenti effettuati in favore di altre societa' del gruppo costituivano operazioni distrattive e che le scritture contabili erano tenute in modo talmente lacunoso da essere riconducibili a bancarotta documentale fraudolenta, ossia a un'operazione volta a ostacolare la ricostruzione patrimoniale e a recare pregiudizio ai creditori. Anche la doglianza sulle attenuanti generiche e' stata rigettata: i giudici di merito avevano adeguatamente motivato il diverso contributo dei coimputati rispetto alla Campoli. I provvedimenti di merito sono stati confermati (pena per Campoli 3 anni; per Domenico e Giorgio Fiorini 3 anni e 6 mesi, come deciso in primo grado e in appello) e i ricorrenti condannati alle spese.

Norme richiamate

  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 216

    Norma richiamata in relazione ai reati di bancarotta (nn. 1 e 2) e applicata per qualificare le condotte di distrazione e di mancata tenuta delle scritture come bancarotta fraudolenta documentale quando siano idonee a arrecare pregiudizio ai creditori e a rendere difficile o impossibile la ricostruzione del patrimonio

  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 219

    Richiamata insieme alle norme sul fallimento e sulle responsabilita' degli amministratori; interpretata in relazione agli effetti pregiudizievoli verso la massa creditoria

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1, lett. b) ed e)

    Disposizioni invocate per censurare la violazione di norme sostanziali (lett. b) e la carenza, contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione (lett. e) nelle decisioni di merito; la Corte ha ritenuto le censure infondate

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8

    Norma processuale richiamata in riferimento alla presentazione di requisitoria e conclusioni scritte nel procedimento di Cassazione; citata per descrivere le attivita' della Procura generale e della difesa

  • Codice penale, artt. 81 cpv. e 110

    Richiamati in relazione alla concorso e alla determinazione delle pene; la Corte ha confermato la valutazione sanzionatoria operata dai giudici di merito

  • Giurisprudenza di legittimita' (Sez.5, n. 18320 del 07/11/2019 Morace; Sez.5, n. 45174 del 22/05/2015 Faragona; Sez.5, n. 38396 del 23/06/2017)

    Principi applicati: il reato di bancarotta documentale fraudolenta sussiste quando l'omessa o lacunosa tenuta delle scritture ha lo scopo di recare pregiudizio ai creditori o di ostacolare la ricostruzione patrimoniale; e gli 'indici di fraudolenza' (rapporti finanziari, rapporti con societa' correlate, movimenti anomali, incongruenze contabili) possono essere valorizzati per dimostrare il dolo specifico

Massime di principio

  • La Cassazione conferma che la qualifica di bancarotta documentale diventa fraudolenta quando la tenuta delle scritture e' talmente lacunosa o menzognera da ostacolare la ricostruzione patrimoniale e da recare pregiudizio ai creditori; non e' sufficiente la mera negligenza se esistono elementi indicativi di intenzionalita'.
  • Gli 'indici di fraudolenza' utili a dimostrare il dolo includono: trasferimenti a societa' correlate, prelievi non giustificati dal patrimonio sociale, assenza di attivita' aziendali significative, conti correnti prosciugati, e scritture inattendibili o mancanti (libro giornale, bilanci).
  • Il giudizio di merito sulla ricostruzione fattuale e sulla credibilita' delle prove e' ampiamente sindacabile in Cassazione solo per vizi di diritto, manifesta illogicita' o contraddittorieta' della motivazione; le deduzioni meramente alternative gia' esaminate in primo e secondo grado hanno scarse probabilita' di successo se non spiegano specificamente le incongruenze rilevate.
  • Per ottenere la riqualificazione in bancarotta semplice e non fraudolenta e' necessario fornire elementi concreti che dimostrino l'assenza di qualsiasi finalita' distrattiva o di ostacolo all'accertamento patrimoniale; la semplice riferita crisi economica non basta a escludere il dolo.
  • La concessione delle attenuanti generiche e' valutata in concreto in relazione al contributo personale al fatto; la loro applicazione differenziata tra coimputati e' legittima se motivate sulla base di precedenti, ruolo e apporto concreto alla condotta illecita.
  • In sede di impugnazione e' essenziale contestare specificamente la motivazione dei giudici di merito e indicare i punti di fatto o di diritto non valutati o valutati illogicamente, altrimenti la censura viene considerata generica e non accolta.

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