Cassazione Penale, Sentenza n. 12736/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per più profili. Per il ricorrente assistito dall'Avv. Ambrosio: (1) erronea applicazione dell'art. 628, secondo comma, c.p., alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 (questione della "lieve entità" della rapina); (2) mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, con censura della valutazione dei precedenti e della motivazione sulla misura della pena. Per la ricorrente assistita dall'Avv. Iovino: (1) nullità per mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello ad uno dei difensori di fiducia; (2) mancanza e contraddittorietà della motivazione sulla ricostruzione del fatto, mancata valutazione della forma tentata e delle dichiarazioni confessorie e violazione dell'art. 530, comma 2, c.p.p.; (3) violazione di norme in materia di calcolo della recidiva e vizi motivazionali nella mancata esclusione della recidiva e nel trattamento sanzionatorio (richiamo a obbligo motivazionale specifico e individualizzante).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso presentato per il primo imputato (Avv. Ambrosio) parzialmente fondato solo con riguardo al trattamento sanzionatorio: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, procedendo essa stessa (ai sensi dell'art. 620 c.p.p.) a rideterminare l'aumento di pena per i reati satellite e la pena complessiva (pena rideterminata in 3 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione e multa di euro 738,00). Per il resto il ricorso del primo imputato è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato. Il ricorso della seconda imputata (Avv. Iovino) è stato dichiarato inammissibile o rigettato nella quasi totalità dei motivi: la censura sulla notifica al difensore è stata ritenuta tardiva/non tempestivamente dedotta e dunque non utilizzabile in Cassazione; le censure sulla prova e sul dolo sono risultate in parte non consentite o aspecifiche; la valutazione sulla recidiva e sulle attenuanti è stata ritenuta congrua e motivata dal giudice di merito. La Corte ha inoltre disposto correzioni di generalità e ha condannato la ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 che ha riconosciuto la possibilità di applicare una attenuante per "lieve entità" anche al reato di rapina quando, per natura, mezzi, modalità o conseguenze, il fatto abbia offensività minima; tuttavia la valutazione spetta al giudice di merito e può essere esclusa se ricorrono modalità violente, violazione della dimora privata, danno patrimoniale non trascurabile o partecipazione organizzata
Corte Costituzionale, sent. n. 86/2024
«nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità»
La Consulta ha riconosciuto un'attenuante costituzionale per la rapina in presenza di offensività minima, imponendo al giudice un più ampio potere di individualizzazione della pena per fatti estremamente modesti
art. 606 c.p.p. (comma 1, lett. b), c), e))
La Corte richiama i limiti di ammissibilità e la precisa devoluzione delle questioni in Cassazione: molte doglianze sono state ritenute aspecifiche o non devolute al giudice di merito, e quindi inammissibili
art. 62 n. 4 c.p. (attenuante comune)
La Corte spiega la sovrapponibilità fra i parametri per l'attenuante codicistica e l'attenuante costituzionale di lieve entità, ma precisa che l'una non esclude automaticamente l'applicazione dell'altra; va valutata la offensività complessiva del fatto
art. 61 n. 2 c.p. (circostanza aggravante)
La Corte osserva che l'esclusione di una aggravante richiede la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, soprattutto nell'ambito della continuazione, onde evitare che la pena complessiva rimanga immutata nonostante la diminuita gravità del reato satellite
principi giurisprudenziali sulle nullità (art. 178, 180, 181, 182 c.p.p. e Sez. U. Aprea)
La mancata notifica dell'avviso di udienza ad uno dei difensori di fiducia costituisce nullità a regime intermedio: va eccepita tempestivamente (nel rito cartolare, con le conclusioni scritte) o è considerata sanata; non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione se non tempestivamente sollevata
art. 81 c.p. e giurisprudenza di Sezioni Unite sulla continuazione
Nel reato continuato la determinazione della pena è unitaria ma il giudice deve rendere individuabili gli aumenti di pena per ciascun reato satellite, onde consentire il controllo di proporzionalità e la verifica del rispetto dei limiti previsti
La Corte ha esercitato il potere di rideterminare la pena (in luogo dell'annullamento con rinvio) per adeguare il trattamento sanzionatorio dopo aver dichiarato l'annullamento parziale della sentenza sul punto
Riferimento alla disciplina della valutazione della prova e alla possibilità di annullamento per ravvisata insufficienza della motivazione; tuttavia la Corte ha ritenuto che le censure sulla prova fossero in gran parte non consentite o aspecifiche
La condanna alle spese processuali in Cassazione è stata applicata alla ricorrente soccombente
Massime di principio
- Lamentare contemporaneamente, in modo generico, inosservanza di legge, vizi di motivazione e mancanza di prova nella stessa formulazione del motivo rende il ricorso aspecifico e può causarne l'inammissibilità: i motivi devono essere distinti, specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice di merito
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024, il giudice di merito può riconoscere un'attenuante per "lieve entità" nella rapina, ma tale riconoscimento richiede valutazione complessiva delle modalità, dei mezzi, del danno e dell'offensività: la mera riduzione formale non si impone se permangono elementi di gravità (violenza, violazione di dimora, organizzazione dell'azione, danno patrimoniale non trascurabile)
- Se in sede di continuazione viene esclusa una aggravante rispetto a un reato satellite, il giudice deve ricalcolare e motivare l'aumento di pena riferibile a quel reato: l'omessa rideterminazione può legittimare la cassazione parziale con rideterminazione della pena
- Nullità processuali relative a mancata notifica o mancato avviso al difensore di fiducia sono rilevabili solo se tempestivamente eccepite; nel rito cartolare (appello in camera di consiglio senza partecipazione) la eccezione deve essere sollevata immediatamente con le conclusioni scritte, altrimenti si considera sanata e non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione
- La Corte di Cassazione è rigorosa sul requisito di devoluzione: questioni di elemento soggettivo o di valutazione probatoria non sollevate in modo specifico nei gradi precedenti o non devolute al giudice di merito risultano inammissibili o non consentite in cassazione
- Quando si propone ricorso in Cassazione è essenziale indicare chiaramente quale profilo della motivazione si contesta (in che parte manchi, in quali sia contraddittoria o illogica) e perché tale vizio sarebbe decisivo per una diversa decisione
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