Cassazione Penale, Sentenza n. 35416/2023 del 22/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Torino che ha imposto misure cautelari di presentazione alla polizia giudiziaria (tre volte/settimana per Di Giulio e Drudi; quotidiana per Mariani). Le censure principali sono: (i) mancanza di motivazione individualizzata e violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. in relazione alle esigenze cautelari e all'idoneità della misura; (ii) per Di Giulio: mancata configurabilità del reato di violenza privata (art. 610 c.p.) perché l'azione sarebbe stata direttamente produttiva dell'evento lesivo senza una fase di costrizione autonoma; (iii) per Mariani: assenza di violenza o minaccia nei confronti di pubblici ufficiali per il gesto di porre la mano sull'obiettivo della fotocamera (quindi inesistenza degli estremi degli artt. 337 e 392 c.p.); (iv) per Drudi: violazione dell'art. 276 c.p.p. nella scelta e nella motivazione della misura, e illogicità nel ritenere concreto il pericolo di recidiva sulla base di fatti non riconducibili alla sua posizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati o non conformi ai motivi consentiti dalla legge. Sulla questione di fondo: ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta di blocco dei camion come idonea a integrare l'elemento della "violenza" ai sensi dell'art. 610 c.p., quando la condotta impedisca il libero movimento e ponga la vittima nella alternativa di non muoversi o di muoversi con rischio. Ha altresì condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui il gesto del Mariani (porre la mano sull'obiettivo della fotocamera) va inteso, nel contesto, come contributo consapevole e sinergico alla resistenza dei coindagati e non come atto isolato privo di rilievo penale. Quanto al Drudi, la Corte ha ritenuto non illogico tener conto dei precedenti procedimenti analoghi e della successiva partecipazione a manifestazioni per proporzionare la misura (obbligo non quotidiano). I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e ciascuno è stato condannato a versare, in via equitativa, la somma di euro tremila alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p. e giurisprudenza costituzionale citata).
Norme richiamate
art. 610 cod. pen. (violenza privata)
La Corte conferma che il reato si configura quando la violenza o la minaccia hanno l'effetto di costringere qualcuno a fare, tollerare od omettere una condotta; integra violenza anche la condotta che impedisca il libero movimento del soggetto passivo, ponendolo nell'alternativa di non muoversi o di muoversi con pericolo
art. 110 cod. pen. (concorso di persone)
Usato per valutare il concorso nel reato tra più soggetti; la Corte ha ritenuto che azioni sinergiche (es. ostruzione + intervento fisico di altri) possano delineare responsabilità concorrente
art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale)
La Corte ha ritenuto che condotte attive ostative (anche se non caratterizzate da violenza sulle persone) possano assumere valore di ostruzione o contributo alla resistenza quando siano sinergiche con atti di forza di altri intervenuti
art. 392, secondo comma, cod. pen. (concetto correlato alla resistenza)
Richiamato per valutare la sussistenza degli estremi della resistenza e del contributo morale o materiale all'azione delittuosa dei coautori
art. 274, lett. c) c.p.p. (esigenze cautelari)
La Corte ha ritenuto legittimo l'apprezzamento del Tribunale circa la concretezza e l'attualità del pericolo di recidiva sulla base di partecipazioni ripetute a proteste e precedenti misure cautelari
art. 275 cod. proc. pen. (motivazione dell'ordinanza cautelare)
La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale non fosse contraddittoria né manifestamente illogica e che avesse adeguatamente individualizzato gli elementi rilevanti
art. 276 cod. proc. pen. (criteri di scelta della misura cautelare)
La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei criteri di proporzionalità e adeguatezza nella scelta della misura, calibrata sulla minore gravità della condotta di alcuni indagati
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. (motivi di ricorso in Cassazione)
Richiamato per delimitare i motivi ammissibili in Cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi proposti come manifestamente infondati o non idonei a fondare il ricorso
art. 616, comma 1, cod. proc. pen. (spese del procedimento)
Applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento di Cassazione
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (procedura scritta per l'esame dei ricorsi)
Richiamato per motivare la trattazione del ricorso in forma scritta senza trattazione orale
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla determinazione non colpevole dell'ammenda e alla possibilità di disporre un versamento equitativo alla cassa delle ammende
Massime di principio
- Il blocco della circolazione con modalità che impediscono il libero movimento della vittima può integrare la "violenza" di cui all'art. 610 c.p. se l'effetto è costringere la vittima a subire o a modificare il proprio comportamento
- Condotte apparentemente limitate (es. porre la mano su una fotocamera) possono assumere rilevanza penale come contributo alla resistenza quando sono sinergiche e contestuali ad atti di forza di altri partecipanti
- La valutazione delle esigenze cautelari deve essere individualizzata: però la partecipazione ripetuta a fatti analoghi, precedenti procedimenti e misure già adottate possono legittimamente comprovare il pericolo di recidiva
- La scelta e la proporzione della misura cautelare devono essere motivate in relazione alla gravità e alla specifica posizione dell'indagato; misure meno afflittive possono essere adottate quando la condotta risulti di minore intensità
- In Cassazione i motivi devono rientrare nelle fattispecie previste dall'art. 606 c.p.p.; argomentazioni generiche sulla mancanza di motivazione del giudice di merito sono spesso inammissibili se manifestamente infondate
- La motivazione del provvedimento cautelare può essere condivisa se descrive la dinamica contestuale dei fatti e ne trae deduzioni logiche sulla pericolosità degli indagati; la mera presenza a una manifestazione non autorizzata può assumere rilievo se integrata da condotte specifiche
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