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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35416/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Torino che ha imposto misure cautelari di presentazione alla polizia giudiziaria (tre volte/settimana per Di Giulio e Drudi; quotidiana per Mariani). Le censure principali sono: (i) mancanza di motivazione individualizzata e violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. in relazione alle esigenze cautelari e all'idoneità della misura; (ii) per Di Giulio: mancata configurabilità del reato di violenza privata (art. 610 c.p.) perché l'azione sarebbe stata direttamente produttiva dell'evento lesivo senza una fase di costrizione autonoma; (iii) per Mariani: assenza di violenza o minaccia nei confronti di pubblici ufficiali per il gesto di porre la mano sull'obiettivo della fotocamera (quindi inesistenza degli estremi degli artt. 337 e 392 c.p.); (iv) per Drudi: violazione dell'art. 276 c.p.p. nella scelta e nella motivazione della misura, e illogicità nel ritenere concreto il pericolo di recidiva sulla base di fatti non riconducibili alla sua posizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati o non conformi ai motivi consentiti dalla legge. Sulla questione di fondo: ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta di blocco dei camion come idonea a integrare l'elemento della "violenza" ai sensi dell'art. 610 c.p., quando la condotta impedisca il libero movimento e ponga la vittima nella alternativa di non muoversi o di muoversi con rischio. Ha altresì condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui il gesto del Mariani (porre la mano sull'obiettivo della fotocamera) va inteso, nel contesto, come contributo consapevole e sinergico alla resistenza dei coindagati e non come atto isolato privo di rilievo penale. Quanto al Drudi, la Corte ha ritenuto non illogico tener conto dei precedenti procedimenti analoghi e della successiva partecipazione a manifestazioni per proporzionare la misura (obbligo non quotidiano). I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e ciascuno è stato condannato a versare, in via equitativa, la somma di euro tremila alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p. e giurisprudenza costituzionale citata).

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il blocco della circolazione con modalità che impediscono il libero movimento della vittima può integrare la "violenza" di cui all'art. 610 c.p. se l'effetto è costringere la vittima a subire o a modificare il proprio comportamento
  • Condotte apparentemente limitate (es. porre la mano su una fotocamera) possono assumere rilevanza penale come contributo alla resistenza quando sono sinergiche e contestuali ad atti di forza di altri partecipanti
  • La valutazione delle esigenze cautelari deve essere individualizzata: però la partecipazione ripetuta a fatti analoghi, precedenti procedimenti e misure già adottate possono legittimamente comprovare il pericolo di recidiva
  • La scelta e la proporzione della misura cautelare devono essere motivate in relazione alla gravità e alla specifica posizione dell'indagato; misure meno afflittive possono essere adottate quando la condotta risulti di minore intensità
  • In Cassazione i motivi devono rientrare nelle fattispecie previste dall'art. 606 c.p.p.; argomentazioni generiche sulla mancanza di motivazione del giudice di merito sono spesso inammissibili se manifestamente infondate
  • La motivazione del provvedimento cautelare può essere condivisa se descrive la dinamica contestuale dei fatti e ne trae deduzioni logiche sulla pericolosità degli indagati; la mera presenza a una manifestazione non autorizzata può assumere rilievo se integrata da condotte specifiche

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