Cassazione Civile, Ordinanza n. 18870/2023 del 04/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla contribuente un avviso di accertamento IRPEF per omessa dichiarazione di una plusvalenza realizzata nel 1999 dalla cessione di un terreno edificabile. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente, con rideterminazione del valore del terreno ai fini del calcolo della plusvalenza. In appello la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo che la contribuente non avesse provato di aver venduto a un prezzo inferiore a quello accertato ai fini dell'imposta di registro e che tale valore fosse un valido parametro di valutazione. In cassazione la contribuente ha dedotto, con due motivi sostanzialmente connessi, l'omessa o apparente motivazione della sentenza impugnata e la violazione dei criteri legali di valutazione della prova, censurando in particolare l'uso automatico del valore definito ai fini dell'imposta di registro come base per accertare la plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi, rilevando che la CTR aveva determinato la plusvalenza esclusivamente sulla base del valore del terreno accertato ai fini dell'imposta di registro. Tale impostazione è stata giudicata contrastante con l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, interpretato come norma autentica e retroattiva, secondo cui l'Amministrazione non può accertare induttivamente la plusvalenza solo sul valore rilevante per l'imposta di registro, ma deve allegare ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti del maggior corrispettivo, ferma la prova contraria a carico del contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, per nuovo esame nel rispetto dei principi enunciati.
Norme richiamate
viene invocato come vizio di legittimità per omessa o insufficiente motivazione, ma la Corte decide nel merito della censura in relazione al fondamento dell'accertamento tributario
art. 41 bis del D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base dell'avviso di accertamento emesso per la rettifica IRPEF
art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015
norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, che esclude l'accertamento induttivo della plusvalenza fondato solo sul valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale; richiede ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti
imposte sui redditi
l'accertamento della plusvalenza va compiuto secondo criteri autonomi rispetto al solo valore rilevante per l'imposta di registro
Massime di principio
- In tema di plusvalenze da cessione di immobili, il valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro non può costituire, da solo e automaticamente, la base per determinare il maggior corrispettivo imponibile ai fini delle imposte sui redditi.
- L'Amministrazione finanziaria, per rettificare una plusvalenza da cessione immobiliare, deve allegare e dimostrare ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, non potendo fondare l'accertamento su un unico dato estimativo estraneo all'imposizione reddituale.
- La norma di interpretazione autentica che disciplina il rapporto tra valori ai fini del registro e accertamento delle plusvalenze ha efficacia retroattiva e si applica anche ai rapporti pendenti.
- Quando il giudice di merito utilizza come unico parametro il valore già accertato per altra imposta, la decisione è censurabile perché non rispetta i criteri legali di accertamento e valutazione della prova in materia tributaria.
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