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Ordinanza

Ordinanza n. 51/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato a mezzo p.e.c. in data 14 ottobre 2025, con il quale è stata disposta la cessazione della partita IVA n. -OMISSIS- ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis.1, D.P.R. n. 633/1972; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi incluso il processo verbale di accesso del 4 settembre;

Giustizia amministrativa202600086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Nella delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che il provvedimento fosse diffusamente motivato con riferimento alle plurime anomalie emerse, disattendendo quindi la censura di carenza motivazionale. Non è stata adottata alcuna misura sospensiva. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate.

TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di cessazione della partita IVA ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis.1, d.P.R. n. 633/1972, connesso a un processo verbale di accesso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate ha disposto la cessazione della partita IVA, nonché gli atti presupposti e consequenziali, incluso il processo verbale di accesso del 4 settembre. In sede cautelare ha contestato, per quanto emerge dall'ordinanza, la legittimità dell'atto sostenendo che esso non fosse adeguatamente motivato. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 15-bis.1, d.P.R. n. 633/1972

    Costituisce la base normativa indicata per il provvedimento di cessazione della partita IVA; l'ordinanza non ne esplicita ulteriormente l'interpretazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina il riferimento processuale per la domanda cautelare, respinta per l'assenza di fumus boni iuris.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, sulla base della delibazione sommaria, il ricorso non presenti un adeguato fumus boni iuris.
  • La censura di difetto di motivazione non presenta fumus quando il provvedimento impugnato esponga diffusamente le plurime anomalie poste a fondamento della cessazione della partita IVA.

Come è indicizzato

MaterieMotivazione del provvedimento
RamiProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneTutela cautelare

Testo integrale

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