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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32226/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati erano stati ritenuti responsabili, nelle conformi sentenze di merito, di plurimi episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Il primo ricorrente deduceva la violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, sostenendo che le condotte dovessero essere riqualificate nella fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, in ragione dei modesti quantitativi, dell'assenza di una minima organizzazione e delle modalità non professionali dell'attività. Il secondo ricorrente deduceva, da un lato, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, anche per asserito travisamento della prova riguardo alla coincidenza di alcuni acquirenti e al concorso nella detenzione di sostanza stupefacente rinvenuta presso l'abitazione di un terzo; dall'altro, lamentava l'erronea applicazione degli artt. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 309/1990 e la mancata qualificazione dei fatti come di lieve entità. Il terzo ricorrente denunciava l'inosservanza dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e il vizio di motivazione, sostenendo che la continuatività dell'attività di spaccio non fosse incompatibile con la lieve entità e che le modalità rudimentali e i quantitativi modesti delle singole cessioni imponessero la riqualificazione. La Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze sulla lieve entità. I giudici di merito avevano valutato complessivamente le condotte, considerando la costante disponibilità di stupefacenti, l'assiduità delle cessioni in un arco temporale ristretto, il coordinamento con altri soggetti e la professionalità dell'attività, elementi incompatibili con la minima offensività. Quanto al primo imputato, erano stati valorizzati undici episodi di cessione e due episodi di detenzione, la consegna di un sacchetto contenente numerosi involucri di cocaina, il conteggio di dosi e lo svolgimento anche di funzioni di vedetta e procacciatore di acquirenti. Quanto al terzo imputato, erano state considerate nove cessioni in un breve periodo e l'azione coordinata con altro soggetto. Quanto al secondo imputato, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulla sua individuazione quale utilizzatore di un'utenza telefonica e sui rapporti con il soggetto presso la cui abitazione erano detenuti gli stupefacenti, anche sulla base delle conversazioni intercettate e delle disposizioni impartite per le consegne. La censura sul travisamento della prova è stata ritenuta non riscontrabile e comunque non specificamente dedotta secondo i requisiti richiesti nei casi di doppia conforme.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha escluso la riqualificazione delle condotte nella fattispecie di lieve entità, ritenendo corretta la valutazione complessiva svolta dai giudici di merito e incompatibile con la minima offensività la professionalità, la continuità, la frequenza delle cessioni, la disponibilità di quantitativi significativi o diversificati e il coordinamento tra più soggetti. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure del secondo ricorrente sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione della prova, poiché miravano a ottenere una nuova valutazione del merito e non evidenziavano specificamente un travisamento della prova rilevante nel giudizio di doppia conforme. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    La fattispecie ordinaria di detenzione e cessione di stupefacenti resta applicabile quando la valutazione complessiva delle modalità della condotta evidenzia un'attività professionale, continuativa o organizzata, incompatibile con la minima offensività.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La lieve entità deve essere accertata mediante una valutazione complessiva di tutti gli indici sintomatici della fattispecie concreta; non è sufficiente valorizzare isolatamente il dato ponderale delle singole cessioni.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Nel giudizio di doppia conforme il travisamento della prova è deducibile quando il ricorrente specifichi che il dato probatorio inesistente o la prova decisiva omessa siano stati introdotti o valutati per la prima volta nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma determinata in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La configurabilità della fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi concreti indicati dalla disposizione, senza che il modesto quantitativo delle singole cessioni possa essere considerato isolatamente decisivo.
  • La continuità e la frequenza delle cessioni, la costante disponibilità di sostanze stupefacenti, la gestione coordinata con altri soggetti, l'impiego di collaboratori e le modalità professionalmente organizzate dell'attività possono escludere la lieve entità anche quando i singoli episodi riguardino quantitativi contenuti.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il vizio di motivazione o l'asserito travisamento della prova in una richiesta di nuova ricostruzione del fatto o di rivalutazione del materiale probatorio, quando la motivazione dei giudici di merito sia logica, coerente e fondata su corretti criteri inferenziali.
  • In presenza di doppia conforme, il travisamento della prova deducibile in cassazione deve essere specificamente allegato, indicando che il dato probatorio inesistente o la prova decisiva omessa siano stati introdotti o valutati per la prima volta nella motivazione del giudice d'appello.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

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