Sentenza n. 1429/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza alla sentenza n. 2289 pubblicata il 25 marzo 2025 dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, D.ssa Bonfiglio nel ricorso inscritto con il numero r.g. 14666/2024 del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Napoli che lo aveva condannato al pagamento di € 1.364,04, oltre interessi legali, per ferie e festività soppresse non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 2289/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero anche in forma esecutiva. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al pagamento di € 1.364,04, oltre interessi legali, a titolo di indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse maturate e non godute. Nonostante il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e un'ulteriore diffida stragiudiziale, il Ministero non aveva provveduto al pagamento. Il ricorrente ha quindi domandato l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'Amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza contestazioni specifiche e senza provare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, ammissibile e fondato. Ha verificato il rispetto del termine di deposito di quindici giorni previsto per il rito camerale dell'ottemperanza, il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, attestato dalla cancelleria, e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Nel merito, ha accertato l'inadempimento del Ministero, che non aveva dimostrato alcun pagamento né dedotto impedimenti all'esecuzione. Ha ordinato al Ministero di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza la somma di € 1.364,04, oltre agli interessi legali dovuti in base al titolo giudiziale. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione. Ha inoltre applicato la penalità di mora, in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo pagamento. Le spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato se versato, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il comma 2 richiede la documentazione del passaggio in giudicato e il comma 4, lett. e), consente la condanna a una penalità di mora, anche nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Concorre a individuare il termine per il deposito del ricorso nel rito camerale dell'ottemperanza.
In combinato disposto con l'art. 87, comma 3, c.p.a., stabilisce il termine di quindici giorni per il deposito del ricorso notificato nel rito camerale.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito
Prevede che le amministrazioni dello Stato completino le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di pagamento entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; tale termine opera come condizione di procedibilità o ammissibilità anche dell'ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia obbligata a conformarsi al relativo comando giudiziale.
- Per l'ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione statale, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce condizione di procedibilità o ammissibilità del ricorso, in quanto spatium deliberandi concesso all'amministrazione per organizzare il pagamento.
- La mancata prova dell'adempimento, anche parziale, da parte dell'amministrazione costituita, a fronte di un comando giudiziale chiaro e di una richiesta di ottemperanza, consente di accertare l'inadempimento e di ordinare l'esecuzione integrale del giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a operare, su istanza della parte, dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche alle decisioni di condanna aventi a oggetto prestazioni pecuniarie; nei giudizi di ottemperanza per il pagamento di somme di denaro può essere determinata in misura pari agli interessi legali, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo adempimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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