Cassazione Civile, Sentenza n. 7308/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa alla vendita dell'azienda avvenuta il 3.12.2015: ML Lorenzin aveva chiesto la nullità della vendita sostenendo che gli amministratori avevano alienato l'azienda senza la preventiva autorizzazione dei soci (art.2479, comma 2, n.5 c.c.) e per violazione dei requisiti di validità (art.1418 c.c.), con conseguente richiesta di restituzione dei beni aziendali, condanna al risarcimento e, in subordine, accertamento di proprietà su taluni beni. Solar s.r.l. contestava che non si fosse trattato di cessione d'azienda ma di plurime vendite di singoli cespiti, dunque atti leciti. Il Tribunale dichiarò la nullità della vendita; la Corte d'appello qualificò l'operazione come cessione d'azienda e ordinò la restituzione dei beni (con alcune esclusioni). Solar impugnò in Cassazione sostenendo principalmente che non si fosse trattato di vendita d'azienda e che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto impregiudicata la declaratoria di nullità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso (cioè la tesi che non fosse avvenuta una cessione d'azienda), confermando i principi che definiscono la vendita d'azienda come trasferimento di un complesso organizzato di beni funzionale all'esercizio dell'attività. Tuttavia ha accolto il secondo motivo del ricorso principale: la Corte d'appello ha errato nel ritenere che la ricorrente non avesse contestato le conseguenze giuridiche della qualificazione come cessione d'azienda; la mancata impugnazione di singole affermazioni del primo grado non poteva impedire il riesame delle conseguenze giuridiche connesse alla qualificazione del negozio (no formarsi di giudicato interno su quelle questioni). Per tali ragioni la sentenza impugnata è cassata nei punti indicati e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, affinché riesamini anche le conseguenze giuridiche della vendita deliberata dagli amministratori senza autorizzazione dei soci e pronunci sulle spese di legittimità. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 2479 c.c.
Norma sulle deliberazioni degli amministratori che incidono sul patrimonio sociale; la Corte ha considerato che la vendita disposta dagli amministratori senza preventiva autorizzazione dei soci può costituire vizio rilevante e deve essere valutata dal giudice del merito quanto alle sue conseguenze nei confronti dei terzi.
art. 1418 c.c.
Principio generale sulla nullità dei negozi giuridici; è stato richiamato nella censura sulla pretesa nullità dell'atto di vendita.
art. 2555 c.c.
Definizione di azienda e dei suoi profili essenziali: la Corte ribadisce che per configurare la vendita d'azienda è sufficiente il trasferimento di un complesso organizzato di beni idoneo all'esercizio dell'attività, anche se non tutti gli elementi (es. contratto di locazione, rapporto di lavoro) siano stati formalmente trasferiti.
art. 36 l. 392/1978
Richiamata in relazione al trasferimento del contratto di locazione: la successione nel contratto di locazione è eventuale e richiede un negozio specifico, quindi la mancanza del trasferimento della locazione non esclude di per sé la configurazione della vendita d'azienda.
art. 2558 c.c.
Presunzione della successione nei rapporti inerenti l'azienda salvo diversa pattuizione; utilizzata per spiegare che il subentro nelle posizioni contrattuali può essere presunto fino a prova contraria.
art. 2112 c.c.
Continuità dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento d'azienda: la Corte osserva che la continuità è effetto legale della cessione e non è requisito necessario per qualificare l'operazione come cessione d'azienda.
art. 2561 c.c.
Richiamato dal ricorso incidentale in tema di restituzioni/inventario; la Corte ha ritenuto la questione collegata alla rivalutazione delle conseguenze della nullità e perciò assorbita in attesa del rinvio.
art. 1150 c.c.
Riferimento alle regole sulle restituzioni e sull'indennità per i miglioramenti in caso di possesso o trasferimento; la sua applicabilità dovrà essere valutata dal giudice di rinvio in base all'esito della rinnovata istruttoria sulle conseguenze della nullità.
art. 329 c.p.c.
Norma sulla acquiescenza implicita e formazione del giudicato interno: la Corte ha precisato che il giudicato interno si forma solo su 'statuizioni minime' autonome; l'impugnazione anche parziale consente il riesame dell'intera statuizione collegata.
Massime di principio
- Per qualificare una vendita come cessione d'azienda non è necessario il trasferimento formale di tutti gli elementi (es. locazione dell'immobile, assunzione immediata dei dipendenti); è sufficiente il trasferimento di un complesso organizzato di beni idoneo a proseguire l'attività economica.
- La presenza o meno del subentro nel contratto di locazione o nei rapporti di lavoro non esclude di per sé la cessione d'azienda: tali successioni possono essere presunte o regolate separatamente, e la continuità dei rapporti di lavoro è un effetto legale rilevante ma non condizione di esistenza dell'azienda trasferita.
- Se amministratori alienano l'azienda senza la preventiva autorizzazione dei soci, occorre valutare separatamente (a) la qualificazione materiale dell'atto (se cessione d'azienda o vendita di beni isolati) e (b) le conseguenze giuridiche di tale illegittimo esercizio di poteri, ivi compresa la opponibilità della nullità al terzo acquirente e gli obblighi restitutori o indennitari.
- La mancata impugnazione di singole affermazioni della sentenza di primo grado non impedisce al giudice d'appello (e al giudice di rinvio) di riesaminare le conseguenze giuridiche connesse alla statuizione impugnata; il giudicato interno si forma solo su statuizioni autonome complete (fatto, norma, effetto).
- In presenza di una sentenza che dichiara la nullità o l'inefficacia parziale di un atto di trasferimento d'azienda, le questioni circa le restituzioni, l'indennizzo per miglioramenti e le modalità di ricostituzione dello stato di fatto devono essere affrontate con specifica istruttoria e valutazione in concreto (possibile riferimento ad art.1150 e art.2561 c.c.).
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