Cassazione Civile, Ordinanza n. 18033/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (editore)
La controversia
La controversia nasce da un accordo tra due società editoriali, collegato al debito di una terza società riconducibile ai medesimi ambienti societari, finalizzato a favorire il pagamento di tale debito mediante un'operazione editoriale e la cessione dei proventi derivanti dalla vendita di prodotti riassemblati. In concreto, una società chiedeva la condanna dell'altra al pagamento di euro 21.580,00 per la fornitura di gadget ("ventilatorini") inseriti nelle riviste, e di euro 22.000,00 quale acconto già percepito prima della cessione di credito notificata al terzo distributore. La convenuta resistendo chiedeva in riconvenzionale il pagamento di un saldo fattura per l'utilizzo di testate di sua proprietà e il risarcimento dei danni per la ritenzione e mancata spedizione dei prodotti. La Corte d'appello accoglieva la domanda principale e rigettava l'incidentale. In cassazione la società soccombente deduceva: 1) violazione degli artt. 84 e 228 c.p.c. e dell'art. 2733 c.c. per avere la Corte territoriale escluso valore alla dichiarazione resa in udienza dal difensore della controparte circa l'avvenuto pagamento di un acconto e la conseguente riduzione della pretesa; 2) violazione degli artt. 1326 e 1362 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che non fosse provata la compravendita dei gadget con la ricorrente e che il prezzo non risultasse pattuito; 3) violazione degli artt. 1264, 1362 e 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo in relazione alla condanna di euro 22.000,00 da cessione di credito, sostenendo che la cessione valesse solo per il futuro e non riguardasse pagamenti pregressi; 4) omesso esame di fatto decisivo in relazione al rigetto dell'appello incidentale sulla fattura per lo sfruttamento delle testate, deducendo che la messa a disposizione delle testate non implicasse rinuncia ai relativi corrispettivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la dichiarazione del difensore della controparte, con cui si dava atto del pagamento di un acconto e si riduceva la pretesa, non fosse un atto dispositivo del diritto in contesa ma una mera rinuncia parziale alla domanda, legittimamente effettuabile dal difensore nell'ambito dei suoi poteri processuali. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo, ha rigettato il secondo e il quarto motivo, e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, rinviando alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame della controversia alla luce di quella dichiarazione e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La procura alle liti consente al difensore di compiere gli atti processuali non riservati espressamente alla parte, ma non gli attribuisce il potere di disporre del diritto in contesa senza mandato speciale; la rinuncia parziale alla domanda, invece, può rientrare nella discrezionalità tecnica del difensore.
Le dichiarazioni della parte o del difensore assumono rilievo confessorio solo nei limiti previsti dalla norma; nel caso esaminato la dichiarazione del difensore è stata qualificata come non confessione ma come atto processuale di riduzione della pretesa.
La confessione richiede che la dichiarazione provenga dal soggetto legittimato e abbia contenuto confessoriamente rilevante; non ogni dichiarazione del difensore integra confessione stragiudiziale o giudiziale.
Il motivo richiamava il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ha ritenuto decisivo il diverso tema dei poteri del difensore e della qualificazione della dichiarazione resa in udienza.
La censura sulla valutazione delle prove è stata respinta nella parte in cui mirava a ottenere una nuova lettura del materiale istruttorio, riservata al giudice di merito.
La doglianza relativa alla conclusione del contratto di compravendita è stata dichiarata inammissibile perché diretta a una rivalutazione del merito probatorio, non a un vizio di diritto.
L'interpretazione delle comunicazioni e della volontà contrattuale è rimessa al giudice di merito, salvo illogicità o violazione dei canoni ermeneutici non ravvisate nel caso concreto.
In tema di cessione del credito, la questione della decorrenza e degli effetti della cessione è stata ritenuta assorbita dall'accoglimento del primo motivo, dovendo essere rivalutata la portata dell'acconto già riscosso.
La ricorrente lamentava un erroneo riparto dell'onere probatorio sulla cessione di credito e sulla debenza della somma, ma la Corte non è entrata nel merito per l'assorbimento della censura.
Le censure sono state scrutinate distinguendo tra violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo; solo il primo motivo è stato ritenuto fondato.
Le memorie ex art. 183 c.p.c. sono richiamate come sede in cui la pretesa attrice era stata complessivamente formulata, ai fini della valutazione della riduzione operata in udienza.
La rinuncia parziale alla domanda è stata ricondotta alla facoltà di modificare domande e conclusioni nel corso del processo.
La rinuncia agli atti del giudizio è distinta dalla rinuncia parziale alla domanda e richiede forme e soggetti diversi, non essendo il caso di specie una rinuncia agli atti.
Massime di principio
- Il difensore munito di procura alle liti non può compiere atti di disposizione del diritto sostanziale controverso senza mandato speciale, ma può ridurre la domanda o rinunciare a una parte della pretesa nell'ambito della discrezionalità tecnica di difesa.
- La dichiarazione del difensore che dia atto di un pagamento parziale e comporti la riduzione dell'originaria pretesa non va automaticamente trattata come confessione, ma deve essere qualificata secondo il suo effettivo contenuto processuale.
- La fattura commerciale, quando il rapporto sottostante sia contestato, non ha di per sé valore di prova piena del credito, potendo al più costituire un indizio.
- La valutazione delle prove documentali e l'interpretazione delle comunicazioni tra le parti appartengono al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di specifiche regole di diritto.
- Le questioni relative all'efficacia della cessione del credito e alla relativa quantificazione devono essere riesaminate se viene meno l'accertamento presupposto sulla misura del credito originariamente azionato.
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