Cassazione Penale, Sentenza n. 8643/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva riformato quoad poenam la decisione di primo grado riconoscendoli responsabili del reato di tentata estorsione aggravata, anche per l\'utilizzo del metodo mafioso (art. 416bis, comma 1). Le censure dedotte dai difensori comprendevano: carenza e apoditticità della motivazione (contestazione di valutazioni congetturali e lacune probatorie), insufficienza degli elementi per considerare intimidatoria la condotta (assenza di minacce esplicite e di quantificazione della richiesta estorsiva), erronea integrazione dell\'aggravante ex art. 416bis,1 cod. pen. (mancanza del "quid pluris" e uso effettivo del metodo mafioso) e vizi nella determinazione della pena e nel diniego delle attenuanti generiche. Inoltre si deduceva violazione delle garanzie del doppio grado di giudizio per supposto richiamo pedissequo alle motivazioni del GUP.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d\'Appello abbia motivato adeguatamente la ricostruzione fattuale e il giudizio di responsabilità, richiamando elementi probatori e spiegando le ragioni per le quali ha ritenuto attendibili le dichiarazioni e le valutazioni sulla condotta degli imputati. Quanto all\'aggravante del metodo mafioso, la Corte ha confermato che riferimenti all\'esistenza di una "sfera di potere più ampia" (es.: "gli amici di Vibo") e il contesto territoriale caratterizzato da controllo ndranghetistico possono integrare l\'elemento aggravante quando creano assoggettamento nella vittima; pertanto la qualificazione adottata dai giudici di merito non è stata ritenuta viziata. Le doglianze sulla quantificazione della pena e sulle attenuanti sono state ritenute in parte precluse o comunque infondate. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista nel dispositivo.
Norme richiamate
Riferito come norma delittuosa (estorsione); la Corte ricorda che per il reato di tentata estorsione l\'idoneità intimidatoria della condotta va valutata "ex ante" e non dipende dalla reazione della vittima
art. 416bis cod. pen., comma 1 (aggravante del metodo mafioso)
La Corte ha ritenuto che l\'aggravante del metodo mafioso possa essere integrata anche quando l\'agente, con richiami impliciti o contratti a poteri criminosi noti nel territorio (es. "gli amici di Vibo"), mira a creare assoggettamento nella vittima; in territori con radicata organizzazione mafiosa non è necessario un richiamo esplicito all\'associazione
art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen.
Richiamata come aggravante esclusa nel caso concreto; la sua esclusione non impedisce la configurazione del reato di estorsione o dell\'aggravante del metodo mafioso valutata con altri criteri
Richiamati dai difensori per questioni di concorso di persone e configurazione del reato; la Corte ha ritenuto fondate le conclusioni della motivazione di merito circa il collegamento fattuale tra le condotte
Norme relative alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione sulla dosimetria sia congrua e che le censure difensive non evidenzino vizio di legge o carenza motivazionale tale da giustificare revisione in Cassazione
art. 192 e 546 cod. proc. pen.
Richiamati dai ricorrenti per contestare la motivazione e la devoluzione in appello; la Corte ha giudicato le censure generiche e non idonee a dimostrare carenza motivazionale rilevante
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha rilevato che la richiesta non era stata adeguatamente devoluta in appello e che il diniego era giustificato dalla gravità della condotta e dalla biografia criminale
art. 2 Protocollo 7 CEDU
Riferimento alla garanzia del doppio grado di giudizio: la Corte ha ritenuto che tale garanzia non sia stata violata in quanto la Corte d\'Appello ha espresso un autonomo e motivato giudizio di merito
Massime di principio
- La valutazione della sussistenza della tentata estorsione si effettua ex ante: non rileva la successiva reazione della vittima, ma l\'idoneità intimidatoria degli atti considerata alla luce delle circostanze oggettive e soggettive
- L\'aggravante del "metodo mafioso" può essere desunta anche da riferimenti impliciti al potere di un\'associazione criminale e dal contesto territoriale (radicamento mafioso), non solo da espressioni esplicite
- In Cassazione la censura sulla motivazione deve indicare vizi specifici e analitici: questioni meramente ripetitive o generiche, o la richiesta di rivalutazione del merito, sono spesso inammissibili
- L\'assenza di una richiesta di denaro esplicitamente quantificata non esclude automaticamente la configurazione dell\'estorsione se la condotta e il contesto dimostrano finalità estorsiva
- Le valutazioni sulla dosimetria della pena e sulle attenuanti/recidiva sono di regola affidate al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se emergono vizi motivazionali o violazioni di legge evidenti
- Se in appello non vengono devoluti specifici profili (es.: ricognizione di recidiva o richiesta precisa di attenuanti), tali questioni possono essere precluse in sede di legittimità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8465/2023 del 27/02/2023
- Sentenza penale · 27 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8466/2023 del 27/02/2023
- Sentenza penale · 27 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8468/2023 del 27/02/2023
- Sentenza penale · 27 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8470/2023 del 27/02/2023
- Sentenza penale · 27 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8471/2023 del 27/02/2023
- Sentenza penale · 27 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8472/2023 del 27/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →