Cassazione Penale, Sentenza n. 21892/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Conflitto di competenza relativo alla decisione sull'istanza di liberazione anticipata presentata da Tiberi Simone per i semestri maturati durante lo svolgimento della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (periodo 10/09/2024 - 09/09/2025). Il G.i.p. di Terni riteneva competente il magistrato di sorveglianza di Spoleto; il magistrato di sorveglianza si era dichiarato invece incompetente sostenendo che la competenza spettasse al giudice dell'esecuzione, che gestisce e conosce l'andamento della pena sostitutiva
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato che la competenza a decidere sulla concessione della liberazione anticipata, anche quando la pena in espiazione sia la sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, appartiene al magistrato di sorveglianza (dichiarazione della competenza del magistrato di sorveglianza di Spoleto). Pertanto il giudice dell'esecuzione è funzionalmente incompetente e gli atti devono essere trasmessi al magistrato di sorveglianza competente
Norme richiamate
art. 20-bis cod. pen. (introdotto dal d.lgs. 150/2022)
Indica l'ingresso nel codice della categoria delle pene detentive brevi; contestualizza la riforma che ha ampliato l'uso di pene sostitutive e contribuisce al quadro interpretativo che rende applicabili alle nuove tipologie regole correlate alle pene detentive
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha riformato il sistema delle pene detentive brevi e delle sanzioni sostitutive, favorevole a un'interpretazione che equipari gli effetti giuridici delle pene sostitutive a quelli delle pene detentive ai fini dei benefici
art. 57, comma 1, legge 24 novembre 1981 n. 689
"per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale ad un giorno di semilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità sostitutivo"
Equipara, "per ogni effetto giuridico", le pene sostitutive alla corrispondente pena detentiva, fondamento testuale per estendere benefici come la liberazione anticipata anche alle pene sostitutive
art. 76 legge 24 novembre 1981 n. 689
Stabilisce che alle pene sostitutive si applicano, in quanto compatibili, determinate disposizioni dell'ordinamento penitenziario; il richiamo all'"in quanto compatibili" è stato interpretato dalla Corte come non impeditivo dell'applicazione della liberazione anticipata
art. 47, comma 12-bis ord. pen. (introdotto dalla legge 19 dicembre 2002, n. 277)
Prevede la possibilità di riconoscere la detrazione prevista dall'art. 54 anche all'affidato in prova al servizio sociale; la Corte utilizza il parallelismo testuale e sistematico tra affidamento e LPU per sostenere l'applicabilità della liberazione anticipata alle pene sostitutive
art. 54 ord. pen. (novellato dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. L. 8 agosto 2024, n. 112)
Definisce la liberazione anticipata come beneficio premiale consistente in una detrazione di 45 giorni per ogni semestre; la Corte interpreta che non è richiesto uno stato di "carcerazione" ma la persistenza del rapporto esecutivo non esaurito
art. 69-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (come sostituito dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. L. 8 agosto 2024, n. 112)
"Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza"
Attribuisce testualmente la competenza funzionale a decidere sulla concessione/negazione della liberazione anticipata al magistrato di sorveglianza, decisivo per la pronuncia di incompetenza del giudice dell'esecuzione
Massime di principio
- La liberazione anticipata (art. 54 ord. pen.) può essere concessa anche a condannati che stanno scontando pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità: la natura non detentiva della pena non esclude l'applicabilità del beneficio
- L'elemento decisivo per la concessione della liberazione anticipata è la persistenza di un rapporto di esecuzione penale non esaurito e la prova di partecipazione al percorso di rieducazione, non il fatto che l'espiazione sia avvenuta in carcere
- Per la decisione sulla liberazione anticipata la competenza funzionale è del magistrato di sorveglianza (art. 69-bis L. 354/1975): il giudice dell'esecuzione è incompetente a decidere sull'istanza
- In presenza di pene sostitutive come il lavoro di pubblica utilità è opportuno acquisire le relazioni dell'UEPE e valutare la condotta e il percorso di reinserimento sociale del condannato prima di decidere sul beneficio
- Se due giudici si rifiutano di conoscere del medesimo atto (conflitto negativo), la Corte di cassazione risolve la stasi dichiarando la competenza in base al dato normativo e alla giurisprudenza prevalente
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