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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36856/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per danneggiamento. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla dichiarazione di responsabilità per il reato di danneggiamento, sostenendo in sostanza una diversa lettura dei fatti e contestando l'apprezzamento della capacità di intendere e di volere. Il secondo motivo lamentava la mancata riqualificazione del fatto come deturpamento o imbrattamento, ai sensi dell'art. 639 c.p., ma senza indicare specificamente gli elementi fattuali e giuridici posti a fondamento della censura. Il terzo motivo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e la mancata applicazione del minimo edittale, assumendo che la motivazione fosse insufficiente o illegittima.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto a ottenere una rivalutazione del fatto e della prova, a fronte di una motivazione della sentenza di merito immune da vizi logici e giuridici; il secondo motivo è stato reputato generico per difetto dei requisiti di specificità dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.; il terzo motivo è stato giudicato non consentito e comunque manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche risultava motivato con riferimento all'assenza di elementi positivamente valutabili e ai precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 635 c.p.

    indica il reato di danneggiamento oggetto della condanna confermata in appello e censurata in cassazione.

  • art. 639 c.p.

    richiamato quale possibile riqualificazione del fatto prospettata dal ricorrente, ma la censura è ritenuta generica e quindi inammissibile.

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica ma ancorata a elementi ritenuti decisivi, come l'assenza di elementi favorevoli e i precedenti penali.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la doglianza deve contenere specificità e indicare gli elementi posti a base della censura; in mancanza, il motivo è generico e inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    è la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del merito attraverso una diversa lettura delle risultanze di fatto, quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta sulla responsabilità.
  • La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto deve essere sorretta da censure specifiche e intelligibili; se il ricorso non indica in modo puntuale gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, il motivo è generico ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito richiama elementi negativi o l'assenza di elementi positivi valorizzabili; non è necessaria una motivazione particolarmente ampia.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei limiti di legge, alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanneggiamentoCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

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