Cassazione Penale, Sentenza n. 6291/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa agli arresti domiciliari subiti da Antonio Bevilacqua dall'8/08/2018 al 7/11/2018 (92 giorni) per reati tra cui l'art. 624-bis c.p. contestando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione. La difesa ha sostenuto che la Corte della riparazione si era basata in modo acritico sulla sentenza di assoluzione e su dichiarazioni che l'indagato avrebbe reso solo in sede di interrogatorio di garanzia (e non nel dibattimento), contestando l'uso, da parte del giudice cautelare, di elementi quali la rilevazione della targa e presunti riconoscimenti fotografici con esito incerto.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi. Ha confermato che nel giudizio di riparazione il giudice valuta, con autonomia rispetto al processo di merito e secondo un giudizio ex ante, se l'indagato abbia dato causa alla misura con dolo o colpa grave, potendo usare gli stessi elementi probatori del processo penale purché non neutralizzati dalla sentenza di assoluzione. La Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione della Corte della riparazione secondo cui il comportamento del Bevilacqua (dichiarazioni contraddittorie in sede di interrogatorio, riferimenti sul possesso e uso dell'autovettura, elementi documentali e verifiche sulla titolarità del mezzo) aveva contribuito a creare la falsa apparenza di gravità indiziaria che giustificava l'adozione e il mantenimento della misura cautelare. È stato inoltre richiamato il principio secondo cui il mendacio nell'interrogatorio, se causalmente rilevante per la misura cautelare, può ostare al riconoscimento della riparazione (distinto dal diritto al silenzio). Esito: rigetto dei ricorsi; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; esclusione della rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente a causa della genericità della memoria difensiva statale.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Richiamato come parametro per i motivi di ricorso in cassazione (lett. e): la censura per contraddittorietà/illogicità della motivazione è stata ritenuta infondata perché la Corte della riparazione ha svolto valutazione autonoma ed argomentata.
art. 624-bis c.p. (co. 2)
Del reato per cui era stata adottata la misura cautelare si è valutata la sussistenza dei gravi indizi al momento della adozione della misura; la successiva assoluzione non neutralizza automaticamente gli elementi che, ex ante, giustificavano la misura.
art. 314 c.p.p. (richiamo alla modifica d.lgs. 8/11/2021, n.188 art.4 co.4 lett. b)
Interpretato insieme alla giurisprudenza di legittimità per precisare che il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, se causalmente rilevante, può integrare causa ostativa al riconoscimento della riparazione, diversamente dal diritto al silenzio.
Giurisprudenza consolidata (Sez. 4, sentenze citate: La Fornara, Calzaretta, Messina, Sarnataro, Colandrea, Sez. 4 n. 24608/2024)
La Corte ha richiamato precedenti secondo i quali il giudice della riparazione può utilizzare fatti accertati nel processo penale se non neutralizzati dall'assoluzione; ha anche ribadito la distinzione tra silenzio e mendacio e la necessità di una valutazione autonoma ex ante sul nesso causale tra comportamento dell'indagato e adozione/mantenimento della misura cautelare.
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice valuta autonomamente, con criterio ex ante, se l'indagato abbia con dolo o colpa grave concorso a creare la falsa apparenza della configurabilità del reato che ha giustificato la misura cautelare.
- La sentenza di assoluzione non esclude automaticamente la possibilità di ritenere ostativa la riparazione: possono essere valorizzati elementi indiziari utilizzati per la misura cautelare se non smentiti o neutralizzati dalla sentenza definitiva.
- Il mendacio reso dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia, se causalmente rilevante rispetto all'adozione o al mantenimento della misura cautelare, può impedire il riconoscimento della riparazione; ciò è distinto dalla facoltà di non rispondere.
- Un riconoscimento fotografico 'incerto' non annulla di per sé gli altri elementi indiziari: il giudice cautelare e, successivamente, quello della riparazione valutano il quadro complessivo degli elementi probatori.
- Se la parte resistente (es. Ministero/Avvocatura) fornisce memorie generiche che non contribuiscono alla dialettica processuale, il giudice può escludere la rifusione delle spese sostenute dallo Stato.
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