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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33546/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (perito)

La controversia

La controversia nasce dall’incarico conferito dal curatore fallimentare a un tecnico per individuare e stimare un immobile appartenente al fallito e acquisito alla massa. Il proprietario dell’immobile ha agito chiedendo il risarcimento del danno, deducendo che il bene era stato erroneamente individuato e valutato su un diverso subalterno catastale, con conseguente vendita a un prezzo molto inferiore al valore di mercato. Ha inoltre chiesto il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla protrazione della procedura fallimentare e dal ritardato rientro in bonis. In appello la domanda è stata accolta e il tecnico è stato condannato a pagare direttamente al fallito una somma liquidata equitativamente. Nel ricorso per cassazione il tecnico ha dedotto, tra l’altro, la nullità della sentenza per la partecipazione e redazione della decisione da parte di un giudice ausiliario; ha poi contestato la legittimazione processuale del fallito, sostenendo che, in pendenza del fallimento, l’azione e l’eventuale condanna avrebbero dovuto riguardare la curatela e non il fallito in proprio; ha infine censurato l’applicazione delle norme sulla responsabilità del perito e sulla quantificazione del danno, oltre alle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per sopravvenuta carenza di interesse, ha rigettato il secondo, ha accolto il terzo motivo nei limiti della motivazione e ha assorbito i restanti motivi. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione, affinché riesamini la causa applicando il principio secondo cui, in presenza di beni compresi nel fallimento e in assenza di chiusura della procedura, l’eventuale utilità derivante dal risarcimento deve essere riferita alla massa fallimentare e non direttamente al fallito, salvo il venir meno della procedura o specifiche ragioni incompatibili con tale assetto. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 42 L.F.

    lo spossessamento comporta la perdita della disponibilità dei diritti patrimoniali compresi nel fallimento e la loro gestione da parte del curatore; le utilità conseguite durante la procedura sono acquisite alla massa

  • art. 43 L.F.

    la legittimazione processuale del fallito è solo suppletiva e può operare in caso di inerzia del curatore; il processo promosso dal fallito può essere regolarmente coltivato nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza

  • art. 44 L.F.

    le utilità conseguite dal fallito nel corso della procedura sono acquisite al fallimento

  • art. 51 L.F.

    richiamato per affermare l’inopponibilità alla massa degli effetti sfavorevoli della lite promossa dal fallito e il concorso formale e sostanziale

  • art. 52 L.F.

    richiamato per ribadire che i crediti e le utilità patrimoniali devono essere fatti valere nel concorso

  • art. 26 L.F.

    consente al fallito di proporre reclamo avverso determinati atti della procedura

  • art. 36 L.F.

    consente al fallito di reagire contro gli atti del curatore, del comitato dei creditori e del giudice delegato

  • art. 30 L.F.

    qualifica il curatore come ausiliario del giudice delegato e organo della procedura

  • art. 1176, 2° co., c.c.

    il perito/tecnico deve osservare la diligenza professionale qualificata richiesta dalla natura dell’attività svolta

  • art. 2236 c.c.

    la particolare difficoltà della prestazione, ove invocata, deve essere provata dal professionista per limitare la responsabilità

  • art. 2229 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere il rapporto professionale con il curatore nell’esecuzione dell’incarico peritale

  • art. 1227 c.c.

    dedotto come parametro per il concorso colposo e la riduzione del risarcimento, ma non esaminato perché motivo assorbito

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    richiamati in tema di spese, ma i motivi relativi sono rimasti assorbiti

Massime di principio

  • Quando un bene compreso nel fallimento è oggetto di un’azione risarcitoria collegata alla sua gestione o stima, l’eventuale utilità patrimoniale derivante dalla condanna deve, di regola, essere riferita alla massa fallimentare finché la procedura non sia chiusa.
  • La legittimazione processuale del fallito è sostitutiva e suppletiva rispetto a quella del curatore: il fallito può stare in giudizio in caso di inerzia degli organi fallimentari, ma ciò non altera il regime sostanziale di appartenenza dell’utilità alla massa.
  • Il perito incaricato nella procedura fallimentare risponde della propria attività di stima secondo la diligenza professionale qualificata; ove la prestazione presenti particolare difficoltà, la relativa allegazione e prova grava sul professionista.
  • L’erronea individuazione o valutazione di un cespite, se causalmente idonea a pregiudicare la procedura o i soggetti interessati, può integrare responsabilità del tecnico, ma il giudice deve coordinare la condanna risarcitoria con le regole fallimentari sulla titolarità delle utilità conseguite in corso di procedura.
  • La chiusura del fallimento incide sulla legittimazione processuale del curatore e sul subentro del fallito; in mancanza di tale chiusura, la domanda e il risultato patrimoniale non possono essere automaticamente attribuiti al fallito in proprio.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeSpese di liteProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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