Cassazione Penale, Ordinanza n. 09274/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la doglianza sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 24/03/2025. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era manifestamente infondata, perché la Corte territoriale aveva correttamente escluso le attenuanti valorizzando l'assenza di elementi o circostanze positivamente apprezzabili, i plurimi precedenti penali anche specifici, il disinteresse processuale e la totale assenza di segni di ravvedimento.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando manchino elementi positivamente valutabili e risultino precedenti penali, disinteresse processuale e assenza di ravvedimento.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia viziata da violazione di legge o da manifesta illogicità; non è sufficiente una mera richiesta di rivalutazione del merito.
- È legittimo negare le attenuanti generiche quando il giudice di merito evidenzi l'assenza di elementi favorevoli, la presenza di precedenti penali specifici, il disinteresse dell'imputato al processo e la mancanza di segnali di ravvedimento.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09247/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09257/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09258/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09259/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09262/2026 del 11/03/2026
- ordinanza_penale · 11 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09263/2026 del 11/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →