Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 09274/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la doglianza sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 24/03/2025. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era manifestamente infondata, perché la Corte territoriale aveva correttamente escluso le attenuanti valorizzando l'assenza di elementi o circostanze positivamente apprezzabili, i plurimi precedenti penali anche specifici, il disinteresse processuale e la totale assenza di segni di ravvedimento.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando manchino elementi positivamente valutabili e risultino precedenti penali, disinteresse processuale e assenza di ravvedimento.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia viziata da violazione di legge o da manifesta illogicità; non è sufficiente una mera richiesta di rivalutazione del merito.
  • È legittimo negare le attenuanti generiche quando il giudice di merito evidenzi l'assenza di elementi favorevoli, la presenza di precedenti penali specifici, il disinteresse dell'imputato al processo e la mancanza di segnali di ravvedimento.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.