Cassazione Penale, Ordinanza n. 35072/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 19 dicembre 2024, lamentando: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 530, comma 2, c.p.p.; 2) manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per i reati contestati di rapina aggravata e lesioni personali, con specifico riferimento alla valutazione di attendibilità della persona offesa e alla deposizione di un teste. La doglianza riproponeva, secondo la Corte, le stesse censure già sollevate in appello, senza offrire una critica argomentata effettiva alla motivazione di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua e non affetta da vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p., in quanto la deposizione della persona offesa era corroborata dal referto medico e la deposizione del teste era stata motivatamente reputata non decisiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che i motivi erano non specifici e solo apparenti, perché consistevano nella pedissequa reiterazione delle doglianze già formulate in appello e già disattese dalla Corte territoriale, senza confrontarsi davvero con la motivazione della sentenza impugnata. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della valutazione della prova; la Corte esclude che vi sia stata violazione dei criteri di valutazione probatoria da parte del giudice di merito.
Invocato dalla difesa per sostenere l'insufficienza o contraddittorietà della prova; la Corte ritiene infondata la censura perché la motivazione di merito è ritenuta adeguata.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
È il parametro richiamato per delimitare il vizio di motivazione deducibile in cassazione; nel caso concreto la Corte esclude la sussistenza di un vizio riconducibile a tale previsione.
Norma incriminatrice dei fatti per i quali è stata affermata la responsabilità dell'imputato.
Norma incriminatrice dei fatti per i quali è stata affermata la responsabilità dell'imputato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre pedissequamente i motivi già proposti in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e non meramente apparente della decisione di merito; in difetto, il ricorso è inammissibile per aspecificità.
- La deduzione del vizio di motivazione ex art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito, quando la sentenza impugnata abbia esposto in modo logico e coerente le ragioni del proprio convincimento.
- La deposizione della persona offesa può essere posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità se risulta adeguatamente valutata e corroborata da riscontri esterni, come un referto medico.
- La testimonianza di un teste può essere ritenuta non decisiva dal giudice di merito se la motivazione spiega in modo non illogico perché essa non incide sull'esito probatorio complessivo.
Come è indicizzato
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