Cassazione Penale, Sentenza n. 1306/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva accolto il reclamo del detenuto autorizzandolo all'acquisto di compact disk musicali e di un lettore digitale, consentendone la detenzione in cella anche in orario notturno. Il Tribunale aveva tuttavia limitato l'acquisto ai soli CD di "autori di fama nazionale e internazionale" e aveva ritenuto sufficienti misure quali l'acquisto tramite impresa di mantenimento e la sigillatura dei lettori per scongiurare rischi di manomissione o contatti esterni.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha seguito la giurisprudenza consolidata secondo cui, nel regime differenziato dell'art. 41-bis, l'amministrazione penitenziaria può legittimamente negare l'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di CD e relativi lettori quando la messa in sicurezza richieda adempimenti che incidono in modo non sostenibile sull'organizzazione e sulle risorse dell'istituto (apertura, esame e ascolto del materiale). Ha inoltre censurato il Tribunale per aver oltrepassato i limiti della giurisdizione imponendo criteri indeterminati (es. "autori famosi") e per aver ritenuto sufficiente il solo acquisto tramite sopravvitto e la sigillatura come garanzia di sicurezza.
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Il regime speciale giustifica misure restrittive volte a impedire contatti con l'organizzazione criminale; la Corte conferma che l'amministrazione ha margini per regolare o negare la detenzione/acquisto di supporti elettronici quando la messa in sicurezza comporti oneri non sostenibili
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p. (richiamo per limiti della motivazione procedurale)
Richiamato per i limiti nella sintetizzazione del ricorso nelle fasi di motivazione della Corte, a indicare che la valutazione è stata operata nei limiti consentiti
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
art. 606, c.1, lett. a), b), e) c.p.p. (vizi denunciati)
Gli argomenti del ricorso hanno invocato i vizi di motivazione, violazione di normativa e contraddittorietà previsti dall'art. 606; la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo richiamando la giurisprudenza sul potere amministrativo nel 41-bis
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021 (Ministero della Giustizia)
Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Rv. 282213
Principio consolidato secondo cui l'amministrazione può legittimamente negare l'autorizzazione quando la messa in sicurezza dei dispositivi implichi impiego di risorse e oneri tali da pregiudicare l'organizzazione dell'istituto
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 49723 del 16/11/2022 (Ministero della Giustizia, proc. Mulè)
Sez. 1, n. 49723 del 16/11/2022
Affermato che l'acquisto tramite impresa di mantenimento non sostituisce il controllo effettivo; solo l'apertura, l'esame e l'ascolto del materiale possono escludere i rischi per la sicurezza, ma tali operazioni possono risultare eccessivamente onerose per l'amministrazione
Massime di principio
- Nel regime di cui all'art. 41-bis l'amministrazione penitenziaria ha un ampio potere discrezionale nel disciplinare modalità e limiti della fruizione di dispositivi e supporti multimediali quando la sicurezza lo richieda.
- L'acquisto tramite impresa di mantenimento e la semplice sigillatura non sono di per sé garanzia sufficiente: solo l'apertura, l'esame e l'ascolto del contenuto possono escludere rischi, ma tali attività possono essere considerate inesigibili se gravano eccessivamente sulle risorse dell'istituto.
- Il giudice di sorveglianza non può sostituirsi all'amministrazione imponendo criteri indeterminati o operando un bilanciamento dei rischi al di là del controllo sulla ragionevolezza/manifestà irragionevolezza del provvedimento amministrativo.
- Quando la messa in sicurezza richiede adempimenti onerosi e non sostenibili, il diniego amministrativo all'acquisto/detenzione è legittimo; il controllo giudiziario verifica la sussistenza di oneri inesigibili ma non riforma discrezionalità gestionali senza elementi di manifesta irragionevolezza.
- Limitazioni d'orario o altre misure meno restrittive possono essere giustificate, ma il loro bilanciamento deve tener conto della concreta capacità dell'amministrazione di effettuare controlli efficaci senza aggravi impropri.
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