Cassazione Civile, Ordinanza n. 32789/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Un acquirente di un'autovettura aveva convenuto la società venditrice davanti al Giudice di Pace chiedendo il risarcimento del danno derivante da vizi del veicolo acquistato. Il giudice di merito aveva rigettato la domanda ritenendo tardiva la denuncia dei vizi e, quindi, maturata la decadenza dalla garanzia. In cassazione l'attore soccombente ha proposto due motivi, entrambi formulati come omesso esame di fatti decisivi: con il primo ha dedotto l'esistenza di un rapporto di rappresentanza tra la società venditrice e un soggetto con cui avrebbe trattato l'acquisto; con il secondo ha sostenuto che non fosse necessaria la tempestiva denuncia del vizio per effetto di un sostanziale riconoscimento del vizio da parte del venditore. La controparte ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché diretto contro una sentenza del Giudice di Pace di valore inferiore a euro 1.100, impugnabile solo con appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, trattandosi di sentenza del Giudice di Pace resa in controversia di valore inferiore a euro 1.100 e pronunciata secondo equità necessaria, l'unico rimedio ordinario esperibile era l'appello a motivi limitati, non il ricorso per cassazione. Ha inoltre osservato che le doglianze, pur formalmente incardinate come omesso esame di fatti decisivi, miravano in realtà a una rivalutazione del merito e a una nuova pronuncia sul fatto, attività estranea al giudizio di legittimità. Seguono la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e l'ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
appello a motivi limitati
Per le sentenze del Giudice di Pace rese nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria e nei limiti di valore indicati, l'appello a motivi limitati è l'unico rimedio ordinario ammesso; il ricorso per cassazione non è proponibile in via ordinaria.
La decisione è stata adottata nel procedimento camerale accelerato previsto per la definizione dei ricorsi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro di riferimento per il contributo unificato cui si applica l'ulteriore importo in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Le sentenze del Giudice di Pace pronunciate nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria e nei casi previsti dall'art. 339, comma 3, c.p.c. sono impugnabili con appello a motivi limitati; il ricorso per cassazione è inammissibile se utilizzato come rimedio ordinario alternativo.
- La deduzione di un "omesso esame di fatti decisivi" non è ammissibile quando, sotto tale etichetta, si richieda in realtà una nuova valutazione del materiale probatorio o una revisione del convincimento del giudice di merito.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il sindacato di legittimità in un riesame del merito della controversia, salvo i limiti propri del controllo sulla sentenza impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
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