Sentenza del 14/02/2020 n. 829 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Avviso - sottoscrizione - Delega.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione di un avviso di accertamento privo di sottoscrizione: il ricorrente deduceva l'invalidità dell'atto per mancanza di firma. Il giudice valuta se la riferibilità dell'atto all'organo titolare del potere possa essere desunta dal contesto e dagli atti organizzativi (atto di conferimento della delega alla sottoscrizione e atto di preposizione al settore), entrambi con data certa anteriore all'emissione dell'avviso. Inoltre si verifica la validità della motivazione richiamata per relationem, purché siano indicati in modo specifico tutti gli estremi dell'atto richiamato. La decisione fa richiamo anche al criterio di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) e alla disciplina della sottoscrizione degli atti (art. 7, comma 1, l. n. 212/2000), nonché a giurisprudenza consolidata (es. Cass. nn. 1545/2018; 11458/2012; SS.UU. 11722/2010; 7401/2011; 14815/2011; 18903-18904-18905/2011; 24232-24233-24234/2011; 27164/2011).
La decisione
il giudice ha ritenuto valido l'avviso di accertamento nonostante la mancanza della sottoscrizione diretta, perché la riferibilità all'organo titolare è stata adeguatamente dimostrata mediante atti organizzativi (conferimento delega e atto di preposizione) aventi data certa precedente all'atto impugnato. La motivazione per relationem è stata ritenuta sufficiente poiché gli estremi dell'atto richiamato risultavano specificati. Pertanto il ricorso è stato respinto e l'atto confermato.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000
la norma sul procedimento e sulle forme degli atti tributari è interpretata nel senso che la mancata sottoscrizione non determina automaticamente l'invalidità se può essere dimostrata la riferibilità dell'atto all'organo competente mediante atti di delega e preposizione.
applicato per il riparto dell'onere della prova: chi afferma la sussistenza di fatti (es. validità della delega o riferibilità) deve fornire la prova documentale; l'amministrazione deve quindi produrre gli atti che dimostrano la delega e la preposizione.
Massime di principio
- L'assenza della sottoscrizione su un atto amministrativo non comporta automaticamente la sua nullità: va valutata la riferibilità dell'atto all'organo titolare mediante il contesto e la documentazione organizzativa.
- La delega alla sottoscrizione può essere provata tramite atti organizzativi (atto di conferimento della delega e atto di preposizione al settore) purché abbiano data certa anteriore all'atto impugnato e contengano elementi identificativi sufficienti.
- La motivazione per relationem è ammessa se l'atto richiama un altro provvedimento indicando in modo puntuale tutti gli estremi necessari (data, numero, struttura emittente, contenuti essenziali).
- L'onere della prova grava su chi afferma il fatto: l'amministrazione che intende far valere un atto privo di firma deve esibire i documenti che dimostrano la delega e la legittimazione del sottoscrittore.
- In assenza di prova documentale della delega o di riferibilità, il contribuente ha ottime possibilità di ottenere l'annullamento dell'atto; pertanto è strategico chiedere la produzione degli atti organizzativi e verificare la completezza degli estremi richiamati nella motivazione.
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