Sentenza del 14/02/2020 n. 138 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente impugnava avvisi di accertamento ICI per gli anni 2007-2011 relativi a immobili che sosteneva essere rurali/pertinenze del fondo; il Comune aveva confermato gli avvisi (escluse le sanzioni) e sosteneva che la mancata presentazione entro il termine perentorio del 30.9.2012 impedisse l'efficacia retroattiva quinquennale della annotazione di ruralità ai fini dell'esenzione. In appello il Comune ha denunciato violazione del D.M. 26.7.2012 art.2 co.2 e dell'art.2 co.5-ter del D.L. 102/2013 (conv. L.124/2013) ritenendo che le domande tardive non producano effetti per i periodi antecedenti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, II Sezione, ha respinto l'appello del Comune e confermato la sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso del contribuente. Il Collegio ha ritenuto comprovata la natura di ruralità/pertinenzialità degli immobili (storicamente censiti al catasto terreni e trasferiti al fabbricati mantenendo i requisiti) e ha escluso che il mancato rispetto del termine del 30.9.2012 comportasse una sanzione tale da impedire il riconoscimento della situazione di fatto; pertanto l'accertamento comunale è stato respinto. Spese compensate.
Norme richiamate
D.L. 70/2011 (richiamato come norma che prevedeva la presentazione dell'annotazione di ruralità entro il 30.9.2012)
La Corte ha rilevato che la norma non prevedeva una sanzione esplicita per la mancata presentazione entro il termine e dunque il mancato rispetto della scadenza non poteva di per sé impedire il riconoscimento della ruralità nei casi in cui la situazione di fatto sussisteva
D.M. Ministero delle Finanze 26.7.2012, art.2, co.2
Il Comune ne aveva dedotto un divieto o una condizione per l'efficacia retroattiva; il Giudice ha però ritenuto che l'applicazione di tale norma non giustificasse la convalida degli avvisi quando la realtà fattuale dimostrava la ruralità
D.L. 102/2013, art.2, co.5-ter (conv. L.124/2013)
Si tratta di un'interpretazione autentica che il Comune ha invocato per limitare la retroattività delle annotazioni alle domande presentate entro il 30.9.2012; la Commissione ha comunque ritenuto che, nel caso concreto, la situazione reale degli immobili e l'assenza di una sanzione normativa impedissero di negare l'effetto favorevole al contribuente
D.L. 78/2011 (richiamato come procedura speciale DOCFA/annotazione)
Rilevato in relazione alla procedura di variazione catastale; la pronuncia valorizza la prova documentale e catastale della condizione di ruralità più che la mera temporalità della domanda
D.Lgs. 504/1992, art.2 (richiamato dal contribuente)
Citato per ricordare che, in base alla disciplina allora vigente, alcune unità asservite al fondo agricolo erano escluse da tassazione; tale quadro normativo storico è stato utilizzato per accertare la natura sostanziale degli immobili
D.L. 207/2008, art.23, co.1-bis
"... non si considerano fabbricati le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto Urbano, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità .."
La Corte ha valorizzato questa norma per affermare che, quando ricorrono i requisiti di ruralità e le unità sono iscrivibili come tali, non possono essere considerate fabbricati imponibili a ICI
Massime di principio
- La valutazione della natura rurale di un immobile prevale quando la situazione di fatto (uso, vincolo pertinenziale, precedente iscrizione al catasto terreni) è provata: la realtà sostanziale può prevalere sulla mera iscrizione catastale.
- La mancata presentazione entro il termine del 30.9.2012, se non è prevista come sanzionatoria dalla norma, non determina automaticamente l'impossibilità di riconoscere la ruralità: gli effetti dipendono dalla normativa applicabile e dalla prova documentale della condizione rurale.
- In assenza di una chiara previsione legale di decadenza o sanzione, le domande tardive di annotazione catastale possono trovare accoglimento sulla base della situazione fattuale e della normativa (es. art.23 D.L.207/2008); tuttavia alcune norme (o interpretazioni autentiche) tendono a limitare la retroattività per le domande presentate oltre il termine, per cui l'esito è sensibile all'interpretazione giurisprudenziale e al contesto.
- Se si presenta domanda tardiva, gli effetti della variazione sono in genere valutati caso per caso: spesso produrranno efficacia dalla data di presentazione salvo diversa disposizione o interpretazione che riconosca retroattività.
- In contenziosi simili è fondamentale documentare lo stato di fatto (catasto storico, planimetrie, uso agricolo, autocertificazioni) per dimostrare la sussistenza dei requisiti di ruralità.
- Prima di impugnare, valutare la possibilità di ottenere l'annotazione catastale e, se il Comune ha già emesso atti interlocutori (concessioni di sospensione, provvedimenti parziali), usarli come elementi probatori; inoltre considerare che la compensazione delle spese può essere disposta se vi è negligenza del contribuente o comportamento processuale rilevante.
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