Sentenza del 14/02/2020 n. 47 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n.1176 relativo alla TARES anno 2013. Il ricorrente contestava la legittimità costituzionale della TARES (artt. 3, 23, 53, 77 Cost.), lamentando che la base imponibile calcolata sulla superficie è scollegata dalla reale produzione di rifiuti e dalla capacità contributiva; censurava la maggiorazione di €0,30/mq per i servizi indivisibili come priva di rapporto con tariffa rifiuti o capacità contributiva; denunciava violazioni di tempi e procedure previste dalla legge n.212/2000 (art.3 e 4) e l'uso del decreto-legge senza comprovata necessità/urgenza; infine deduceva un divieto di doppia imposizione in relazione alla concorrenza con l'IMU.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Cagliari ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Il tribunale ha ritenuto infondati i profili di illegittimità costituzionale e normativa, qualificando la TARES/TIA come prelievo di natura patrimoniale/tariffaria attinente alla prestazione di un servizio pubblico: la disciplina (art.14, comma 33 DL 78/2010, convertito nella L.122/2010) contempla elementi contrattuali/volontaristici e meccanismi di correlazione tra costo del servizio e quantità di rifiuti (es. numero occupanti, tipologia di attività). È richiamata la giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. 25551/2007) che ammette la copertura dei costi del servizio anche tramite tariffe non aventi natura tributaria. La doglianza sulla costituzione normativa tramite decreto-legge è ritenuta priva di rilievo. Non essendo costituito il Comune, il contribuente soccombente non è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
Costituzione
Il ricorrente ha invocato violazioni di questi principi; la CTR ha ritenuto le censure infondate in quanto la TARES è qualificata come prelievo connesso a un servizio e non come imposta progressiva fondata sulla capacità contributiva.
Legge n.212/2000 (Statuto del contribuente)
Lamentata violazione di tempi e della possibilità di istituire tributi con decreto-legge; la CTR ha ritenuto che la disciplina sia antecedente e che il decreto-legge, essendo stato convertito, produca effetti di legge, quindi le eccezioni sono inammissibili.
DL 78/2010
La norma è interpretata come fonte che attribuisce alla TARES natura patrimoniale/tariffaria in quanto contempla elementi contrattuali/volontaristici e meccanismi di correlazione tra prezzo e quantità di rifiuti.
Legge di conversione DL 78/2010
La conversione ha stabilizzato la previsione normativa sulla TARES, rendendo legittima la sua applicazione e neutralizzando l'eccezione sull'uso del decreto-legge.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sentenza SS.UU. 25551/2007
Richiamata per affermare che il legislatore può coprire i costi dei servizi pubblici tramite tributi o tariffe/canoni e che costoro, pur devoluti alla giurisdizione tributaria, possono non avere natura tributaria; ciò giustifica la qualificazione della TARES/TIA come tariffa/patrimoniale.
Massime di principio
- La TARES/TIA è frequentemente qualificata come prelievo di natura patrimoniale o tariffaria connesso alla prestazione del servizio rifiuti, non come imposta progressiva soggetta al criterio della capacità contributiva.
- Il calcolo basato su superficie, numero di occupanti e tipologia di attività può essere ritenuto adeguato a correlare la tariffa alla produzione di rifiuti e non necessariamente incostituzionale.
- La maggiorazione per servizi indivisibili può essere legittima come componente della tariffa anche se non direttamente commisurata al reddito o al valore dell'immobile, purché prevista dalla normativa di riferimento.
- Le censure sulla modalità di introduzione normativa (decreto-legge) sono difficili da valorizzare quando la norma è stata successivamente convertita in legge e quando la disciplina antecede l'atto impositivo.
- L'eccezione di doppia imposizione rispetto all'IMU è debole se i prelievi perseguono finalità e basi giuridiche diverse (imposta patrimoniale vs. tariffa per servizio): occorre dimostrare coincidenza essenziale di fatto e di presupposto giuridico.
- In sede processuale, l'assenza della pubblica amministrazione resistente può impedire la condanna alle spese ma non incide sulla sostanza della decisione quando le doglianze del ricorrente sono ritenute infondate.
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