Sentenza del 14/02/2020 n. 457 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sull'imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo n. 5959/2015 che condannava Cristallerie Galbiati srl al pagamento di euro 482.609,34 in favore di C. M. s.r.l., di cui euro 425.593,66 per resi di merce e euro 57.015,68 per un premio sul raggiungimento del fatturato. L'Agenzia aveva liquidato l'imposta applicando l'aliquota proporzionale sulla somma di euro 425.593,66 (ritenendola non soggetta a IVA, quindi imponibile ai sensi della Tariffa – art. 8, co.1, lett. b)), mentre la C. M. s.r.l. contestava l'avviso sostenendo che quella somma rappresentava corrispettivo relativo a prestazioni soggette a IVA e pertanto il decreto ingiuntivo doveva essere assoggettato all'imposta fissa di registro.
La decisione
Il Tribunale d'appello ha rigettato l'appello dell'Agenzia confermando la decisione di primo grado favorevole alla C. M. s.r.l. Il Collegio ha ritenuto che, benché vi sia stato un trasferimento di proprietà per effetto del reso, tale trasferimento non configura una 'cessione a titolo oneroso' indipendente: la somma accertata con il decreto ingiuntivo rappresenta la determinazione dell'esatto corrispettivo dovuto dall'azienda fornitrice per prestazioni previste dal contratto di fornitura/agenzia, prestazioni soggette ad IVA. Pertanto sussiste il nesso causale con il contratto soggetto a IVA e il decreto deve essere assoggettato all'imposta fissa di registro. L'Agenzia è stata condannata alle spese di lite e al pagamento di euro 1.000,00 oltre il rimborso forfettario.
Norme richiamate
DPR n. 633/1972, art. 1
Definisce le operazioni imponibili ai fini IVA (cessione di beni e prestazioni di servizi); il Collegio ricorre a questa disposizione per inquadrare l'operazione nel campo di applicazione dell'IVA.
DPR n. 633/1972, art. 2
Definisce le 'cessioni di beni' come atti a titolo oneroso che comportano trasferimento di proprietà; la sentenza distingue tra trasferimento di proprietà 'a titolo oneroso' e trasferimenti che sono invece la quantificazione del corrispettivo dovuto per prestazioni già soggette a IVA.
Tariffa - Parte prima, art. 8, co. 1, lett. b) (allegata al DPR 131/1986)
Norma invocata dall'Agenzia per sostenere l'applicazione dell'imposta proporzionale; il Collegio ritiene però che non sia applicabile perché l'elemento soggettivo/causale è riconducibile a prestazioni soggette a IVA.
DPR n. 131/1986, art. 40
Riferimento al principio di alternatività tra documenti fiscalmente rilevanti: il Collegio applica il principio per ritenere che il decreto, essendo strumentale alla determinazione di corrispettivi già soggetti a IVA, vada tassato come atto relativo a operazioni imponibili (imposta fissa).
Cass. civ., sez. trib., ordinanza 13/07/2017, n. 17277
Precedente richiamato in favore della tesi per cui atti che accertano o determinano corrispettivi relativi a operazioni soggette a IVA sono assimilabili, ai fini della registrazione, ad atti soggetti a imposta fissa.
Massime di principio
- Quando un provvedimento giurisdizionale (decreto ingiuntivo, sentenza, ecc.) accerta o quantifica un importo che rappresenta il corrispettivo dovuto per prestazioni già soggette a IVA, quel provvedimento deve essere considerato funzionalmente collegato all'operazione imponibile e soggetto all'imposta fissa di registro, non alla tariffa proporzionale.
- Occorre distinguere il semplice 'ripristino della situazione antecedente' (restitutio in integrum) privo di carattere oneroso da una determinazione del corrispettivo: se l'importo è la determinazione del valore delle prestazioni rese (e risultano documenti che evidenziano l'IVA), prevale l'interpretazione come atto collegato a operazioni IVA.
- La prova documentale è determinante: note di addebito, fatture o altri documenti che mostrano l'applicazione dell'IVA e il nesso causale con il contratto di fornitura/agenzia rafforzano l'assimilazione del titolo giurisdizionale alle operazioni imponibili.
- Per l'Amministrazione è necessario dimostrare che l'atto impone un mero obbligo di restituzione non collegato a un corrispettivo oneroso; in mancanza di tale prova, il principio di alternatività e la giurisprudenza sostengono l'applicazione dell'imposta fissa.
- In casi analoghi, il contribuente dovrebbe evidenziare il collegamento al contratto soggetto a IVA e produrre la documentazione (note di addebito, fatture) che prova l'IVA originariamente liquidata, mentre l'Amministrazione deve motivare perché il trasferimento non costituisce invece determinazione di corrispettivo.
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