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Sentenza

Sentenza del 14/02/2020 n. 36 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di cartelle di pagamento relative a imposte diverse riferite all'anno 2006. Il contribuente aveva proposto appello contro la sentenza che aveva respinto il suo ricorso in primo grado, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2267, 2268 e 2304 c.c. e dell'art. 25, comma 1, lett. c) del D.P.R. 602/1973; in sintesi il ricorrente contestava la responsabilità personale per debiti tributari dell'associazione non riconosciuta e la legittimità/termine di emissione delle cartelle esattoriali.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza impugnata. Sono stati dichiarati inammissibili i motivi che investivano l'accertamento (non impugnato nei termini). La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, nelle associazioni non riconosciute, chi ha svolto funzioni di amministrazione o ha diretto la gestione può essere chiamato a rispondere solidalmente per tributi e sanzioni (Cass. n.1602/2019, n.25650/2018). L'art.38 c.c. non riconosce al socio il beneficium excussionis in questi casi. Quanto al termine biennale per l'emissione della cartella, è stato confermato che decorre dalla definitività dell'accertamento: gli avvisi notificati il 13 e 17 novembre 2012 sono divenuti definitivi a gennaio 2013 e le cartelle emesse nel 2015 rientravano nei termini, perciò regolari. Condanna dell'appellante a rifondere le spese di giudizio all'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 15.000,00.

Norme richiamate

  • art. 2267 c.c.

    Motivo invocato dal ricorrente, ma ritenuto privo di pregio dalla Commissione perché attiene all'accertamento non impugnato nei termini; la decisione non ha riconosciuto efficace la doglianza basata su tale norma nel contesto della cartella.

  • art. 2268 c.c.

    Richiamato tra i motivi di appello ma dichiarato inammissibile poiché concerneva l'accertamento sottostante non tempestivamente impugnato.

  • art. 2304 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; il motivo è stato considerato inammissibile per le medesime ragioni procedurali (attacco all'accertamento non impugnato).

  • art. 38 c.c.

    Interpretato in senso consolidato: non riconosce il beneficium excussionis per il socio di associazione non riconosciuta; la responsabilità personale e solidale può gravare su chi ha agito in nome e per conto dell'associazione o ne ha diretto la gestione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 art. 25, comma 1, lett. c)

    Richiamato dal ricorrente; la Commissione ha ritenuto infondato il motivo relativo ai termini di emissione della cartella, richiamando la disciplina che lega l'iscrizione a ruolo alla definitività dell'accertamento.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 art. 14

    Riferimento alla necessità che l'iscrizione a ruolo si fondi su un accertamento definitivo; se al momento dell'iscrizione non è pendente impugnazione, l'iscrizione è legittima.

Massime di principio

  • Per le associazioni non riconosciute, chi ha svolto funzioni di amministrazione o ha diretto la gestione può essere ritenuto solidalmente responsabile per tributi e sanzioni: la responsabilità non dipende solo dal titolo formale di rappresentante ma dall'attività concreta svolta.
  • L'art. 38 c.c. non riconosce al socio il beneficium excussionis: il singolo soggetto che ha operato per l'associazione può essere chiamato a rispondere direttamente dei debiti tributari dell'ente.
  • Le impugnazioni aventi ad oggetto l'accertamento devono essere proposte nei termini previsti; contestare l'accertamento a mezzo di impugnazione della cartella è ammissibile solo per vizi propri della cartella, non per questioni dell'accertamento già definitivamente decorse.
  • Il termine biennale per l'emissione della cartella di pagamento decorre dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo: l'iscrizione a ruolo è legittima se, al momento dell'iscrizione, non è pendente alcun ricorso avverso l'accertamento.
  • Se al momento dell'iscrizione a ruolo è pendente un giudizio sull'accertamento, l'accertamento non è definitivo e l'iscrizione può essere preclusa; viceversa, una impugnazione successiva non inficia l'efficacia dell'iscrizione già tempestivamente eseguita.

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