Sentenza del 14/02/2020 n. 36 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di cartelle di pagamento relative a imposte diverse riferite all'anno 2006. Il contribuente aveva proposto appello contro la sentenza che aveva respinto il suo ricorso in primo grado, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2267, 2268 e 2304 c.c. e dell'art. 25, comma 1, lett. c) del D.P.R. 602/1973; in sintesi il ricorrente contestava la responsabilità personale per debiti tributari dell'associazione non riconosciuta e la legittimità/termine di emissione delle cartelle esattoriali.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza impugnata. Sono stati dichiarati inammissibili i motivi che investivano l'accertamento (non impugnato nei termini). La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, nelle associazioni non riconosciute, chi ha svolto funzioni di amministrazione o ha diretto la gestione può essere chiamato a rispondere solidalmente per tributi e sanzioni (Cass. n.1602/2019, n.25650/2018). L'art.38 c.c. non riconosce al socio il beneficium excussionis in questi casi. Quanto al termine biennale per l'emissione della cartella, è stato confermato che decorre dalla definitività dell'accertamento: gli avvisi notificati il 13 e 17 novembre 2012 sono divenuti definitivi a gennaio 2013 e le cartelle emesse nel 2015 rientravano nei termini, perciò regolari. Condanna dell'appellante a rifondere le spese di giudizio all'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 15.000,00.
Norme richiamate
art. 2267 c.c.
Motivo invocato dal ricorrente, ma ritenuto privo di pregio dalla Commissione perché attiene all'accertamento non impugnato nei termini; la decisione non ha riconosciuto efficace la doglianza basata su tale norma nel contesto della cartella.
art. 2268 c.c.
Richiamato tra i motivi di appello ma dichiarato inammissibile poiché concerneva l'accertamento sottostante non tempestivamente impugnato.
art. 2304 c.c.
Richiamato dal ricorrente; il motivo è stato considerato inammissibile per le medesime ragioni procedurali (attacco all'accertamento non impugnato).
art. 38 c.c.
Interpretato in senso consolidato: non riconosce il beneficium excussionis per il socio di associazione non riconosciuta; la responsabilità personale e solidale può gravare su chi ha agito in nome e per conto dell'associazione o ne ha diretto la gestione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 art. 25, comma 1, lett. c)
Richiamato dal ricorrente; la Commissione ha ritenuto infondato il motivo relativo ai termini di emissione della cartella, richiamando la disciplina che lega l'iscrizione a ruolo alla definitività dell'accertamento.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 art. 14
Riferimento alla necessità che l'iscrizione a ruolo si fondi su un accertamento definitivo; se al momento dell'iscrizione non è pendente impugnazione, l'iscrizione è legittima.
Massime di principio
- Per le associazioni non riconosciute, chi ha svolto funzioni di amministrazione o ha diretto la gestione può essere ritenuto solidalmente responsabile per tributi e sanzioni: la responsabilità non dipende solo dal titolo formale di rappresentante ma dall'attività concreta svolta.
- L'art. 38 c.c. non riconosce al socio il beneficium excussionis: il singolo soggetto che ha operato per l'associazione può essere chiamato a rispondere direttamente dei debiti tributari dell'ente.
- Le impugnazioni aventi ad oggetto l'accertamento devono essere proposte nei termini previsti; contestare l'accertamento a mezzo di impugnazione della cartella è ammissibile solo per vizi propri della cartella, non per questioni dell'accertamento già definitivamente decorse.
- Il termine biennale per l'emissione della cartella di pagamento decorre dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo: l'iscrizione a ruolo è legittima se, al momento dell'iscrizione, non è pendente alcun ricorso avverso l'accertamento.
- Se al momento dell'iscrizione a ruolo è pendente un giudizio sull'accertamento, l'accertamento non è definitivo e l'iscrizione può essere preclusa; viceversa, una impugnazione successiva non inficia l'efficacia dell'iscrizione già tempestivamente eseguita.
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