Sentenza del 14/02/2020 n. 34 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugna per errore e/o insufficiente motivazione la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento IVE e IRAP 2004. In sintesi l'Ufficio contesta che la CTP abbia accolto il ricorso della società sulla base delle sue sole allegazioni (in particolare la dichiarazione che il 96% delle vendite fosse rivolto ad enti pubblici, rivenditori e aziende) senza verificarne la veridicità; l'Agenzia ritiene che la percentuale reale fosse molto inferiore e richiama elementi indiziari (andamento antieconomico della società, redditi non dichiarati dei soci, dati elaborati con il sistema Gerico) a sostegno della legittimità dell'accertamento mediante studi di settore e della ricostruzione dei ricavi a maggiore imponibile.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'atto dell'Amministrazione. Il giudice d'appello ha ritenuto che la dichiarazione non contestata della società (percentuale di vendite a favore di enti pubblici) dovesse essere considerata provata per principio di non contestazione; inoltre ha ritenuto che lo scostamento tra ricavi accertati e ricavi dichiarati (pari al 4,26% rispetto all'accertato) non costituisse la 'grave discordanza' richiesta per legittimare l'accertamento fondato sugli studi di settore. In mancanza di costituzione della parte resistente in appello nulla è stato disposto sulle spese.
Norme richiamate
art. 53 Cost.
Richiamato come principio costituzionale della capacità contributiva: gli accertamenti fiscali devono rispettare la reale capacità contributiva del soggetto e non possono fondarsi su meccanismi che elidono tale principio senza adeguata prova di gravi discordanze.
art. 39 D.P.R. 600/1973
La procedura di accertamento mediante studi di settore è uno strumento ulteriore e distinto rispetto agli accertamenti tradizionali di cui all'art. 39, essendo indipendente dall'analisi delle scritture contabili; tuttavia la sua utilizzazione è condizionata alla sussistenza di gravi discordanze.
art. 10 L. 146/1998
Non derogando al principio della necessità di gravi discordanze, la norma va letta in raccordo con l'art. 62-sexies D.L. 331/1993; non elimina il requisito della gravità dello scostamento per l'attivazione dell'accertamento mediante studi di settore.
art. 62-sexies D.L. 331/1993
Secondo la giurisprudenza richiamata, è il riferimento normativo che impone la necessità di gravi discordanze tra i ricavi/compensi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore per legittimare un accertamento fondato su tali studi.
L. 146/1998 (art. 1)
Il rinvio operato dall'art. 10 L.146/1998 integra e assorbe il contenuto dell'art. 62-sexies D.L.331/1993, facendo sì che anche alla luce della legge speciale permanga il requisito delle gravi discordanze.
Giurisprudenza: Cass. n. 5327/2019 e Sezioni Unite nn. 26635-26638/2009
Richiamate come orientamento decisivo: confermano che gli studi di settore possono essere utilizzati dall'Amministrazione solo se esistono gravi discordanze con i dati dichiarati e che l'approccio deve rispettare il principio di capacità contributiva.
Massime di principio
- Principio di non contestazione: se l'Amministrazione non contesta formalmente e motivatamente un dato dichiarato dal contribuente (es. percentuale di vendite verso una specifica clientela), il giudice può ritenere quel dato provato.
- Accertamenti basati sugli studi di settore richiedono la sussistenza di 'gravi discordanze' tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi stessi; scostamenti modesti (es. attorno al 4%) non sono sufficienti.
- L'onere di fornire prova delle contestazioni spetta all'Amministrazione: se essa ritiene che le percentuali dichiarate o altri dati siano false, deve produrre elementi di fatto o documentali che confutino le dichiarazioni del contribuente.
- L'utilizzo di strumenti informatici/indagini (es. sistema Gerico) non è di per sé decisivo; devono emergere indici affidabili e significativi di discordanza grave.
- Nelle controversie tributare la valutazione deve sempre essere orientata al rispetto del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.): gli accertamenti devono essere proporzionati e adeguatamente motivati.
- Assenza di costituzione della parte resistente in appello può influire sulla regolazione delle spese processuali (il giudice può non disporre in materia se manca la costituzione).
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