Cassazione Penale, Ordinanza n. 24058/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di tentata estorsione. Con il primo motivo ha censurato la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, sostenendo che la corte territoriale avrebbe mal valutato gli elementi probatori e la sussistenza sia dell'elemento oggettivo sia di quello soggettivo del reato. La Corte di cassazione ha rilevato che tale doglianza era, in realtà, una mera riproposizione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi, quindi priva di specificità. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 56, comma 3, c.p.; la Corte ha però osservato che tale censura non risultava essere stata specificamente devoluta con l'atto di appello e, quindi, non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione. La parte civile ha chiesto la liquidazione delle spese di assistenza e difesa nel grado di legittimità, ma il collegio ha rilevato che nelle conclusioni aveva chiesto solo il rigetto o l'inammissibilità del ricorso, senza svolgere un'effettiva attività difensiva utile alla decisione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata inoltre rigettata la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese di assistenza e difesa nel giudizio di legittimità, poiché la parte civile non aveva svolto un'attività difensiva effettiva e utile, limitandosi a chiedere il rigetto e/o l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
La doglianza sul mancato riconoscimento dell'attenuante del tentativo non era proponibile in cassazione se non previamente dedotta con specifico motivo di appello.
Le questioni non dedotte in appello non possono essere introdotte per la prima volta nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità.
Non citato espressamente nel testo; non determinabile in modo univoco.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si risolva nella mera riproposizione pedissequa delle censure già formulate in appello e già specificamente disattese dal giudice di merito, senza una critica argomentata e puntuale della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per introdurre per la prima volta questioni non dedotte con i motivi di appello, quando la legge ne preveda la previa devoluzione a pena di inammissibilità.
- La deduzione del mancato riconoscimento di una circostanza attenuante relativa al delitto tentato richiede che la questione sia stata previamente devoluta al giudice di merito; in difetto, la censura è inammissibile in sede di legittimità.
- La liquidazione delle spese in favore della parte civile nel giudizio di cassazione presuppone non solo la presenza della parte, ma anche lo svolgimento di un'effettiva attività difensiva diretta a contrastare la pretesa avversaria e a fornire un utile contributo alla decisione.
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