Cassazione Penale, Sentenza n. 32724/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di conferma d'appello che aveva condannato Alessandro Ruggeri per la realizzazione/commissione, senza permesso di costruire, di un manufatto in muratura di 25 mq ad uso abitativo in Messina (Vallone Castellaccio, via Alberto Corrao, n.7) e per aver proceduto senza il preventivo avviso/autorizzazione al Genio Civile (periodo 21/07/2018 - 14/02/2019). Il ricorso articolava tre motivi: 1) censura dell'utilizzabilità dell'annotazione di servizio del 14/02/2019 della Polizia municipale (si deduceva che l'atto fosse irripetibile e quindi inutilizzabile in dibattimento, richiamando art. 431 e art. 357 c.p.p. e giurisprudenza); 2) vizio di motivazione e illogicità nella valutazione complessiva delle prove (si denunciava che le visure catastali non indicavano Ruggeri come proprietario e si sottolineava un'apparente contraddizione con la testimonianza del teste Visalli sull'omessa verbalizzazione delle dichiarazioni rese dal ricorrente); 3) vizio nella negazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali, con richiesta di riconsiderazione ai sensi dell'art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In motivazione: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per plurime ragioni (denuncia di vizio di motivazione su questione di diritto non ammissibile in cassazione; aspecificità nella deduzione dell'inutilizzabilità e mancata illustrazione della "prova di resistenza"). Il secondo motivo è stato respinto come manifestamente infondato: la Corte territoriale ha valutato correttamente elementi multipli (luogo di residenza anagrafica, affermazione del teste Visalli circa la disponibilità materiale dell'immobile e il comportamento del ricorrente al sopralluogo) ritenendoli sufficienti a individuare il committente anche in assenza della titularità catastale. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la negazione delle attenuanti generiche, motivata con i numerosi precedenti penali, è valutazione di merito insindacabile in cassazione se motivata e non contraddittoria. Conseguentemente la condanna di primo e secondo grado resta efficace (pena: arresto tre mesi, ammenda € 6.000, condanna al risarcimento nei confronti del Comune di Messina). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia)
art. 44, comma 1, lett. b); artt. 93, 94, 95
Le norme sono state applicate per configurare i reati edilizi contestati: costruzione senza permesso di costruire e violazioni connesse, costituendo il fondamento sostanziale della responsabilità penale accertata.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e); art. 431, comma 1; art. 357; art. 125; art. 192; art. 533; art. 350, comma 6; art. 507; art. 581, comma 1, lett. d); art. 616
Art. 606: limiti formali dei motivi di cassazione; la Corte ha richiamato l'impossibilità di trasformare in motivi di diritto i vizi di motivazione. Art. 431/357: questioni sull'inutilizzabilità di atti irripetibili/annotazioni; la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e non adeguatamente collegata alla prova di resistenza. Art. 350, comma 6: corretta applicazione nel caso di mancata verbalizzazione di dichiarazioni rese al sopralluogo. Art. 616: condanna del ricorrente alle spese e alla somma a favore della Cassa delle Ammende. Altre norme sul ruolo e limiti della motivazione e dell'onere probatorio sono state richiamate per rigettare i motivi.
Art. 62-bis (attenuanti generiche) e art. 133 (criteri di determinazione delle circostanze): la Corte ha ritenuto legittimo il giudizio di merito che ha escluso le attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali, giudizio insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamato il principio del contraddittorio nella formazione della prova; tuttavia la Corte ha ritenuto che le censure processuali non siano state adeguatamente specificate e che la prova di responsabilità poggiasse su elementi che non violavano il contraddittorio fondamentale.
Massime di principio
- La censura sull'inutilizzabilità di atti/annotazioni di servizio in cassazione è ammissibile solo se il ricorrente dimostra, con specificità, che l'espunzione dell'elemento impugnato avrebbe modificato il convincimento complessivo (prova di resistenza). In mancanza, il motivo è inammissibile per aspecificità.
- Le annotazioni di servizio o verbali di sopralluogo possono essere utilizzate se corroborate dalla testimonianza di chi ha effettuato l'accertamento; la Corte può ritenere affidabile la ricostruzione anche se il ricorrente non figura come proprietario catastale, purché emerga la disponibilità materiale dell'immobile.
- In materia penale edilizia il committente/colui che ha la disponibilità materiale del bene può essere ritenuto responsabile delle opere abusive anche se non risulta formalmente proprietario.
- Le doglianze che si configurano come vizio di motivazione attinente a questioni di diritto sono inammissibili in cassazione: per ottenere accoglimento occorre dedurre la violazione di norme di legge concrete e non solo l'asserita illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- La negazione delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di fatto del giudice del merito e, se motivata con riferimento a elementi come i precedenti penali, è normalmente insindacabile in sede di legittimità.
- In sede di impugnazione è essenziale indicare elementi di fatto non considerati che avrebbero dovuto portare a diverso esito (in particolare per ottenere il riconoscimento di attenuanti o per dimostrare l'irrilevanza di una prova contestata).
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