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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12122/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di revoca/attenuazione della misura cautelare della custodia in carcere applicata con provvedimento del GIP del Tribunale di Cosenza per i reati previsti dall'art. 73 commi 1 e 4 del DPR 309/90. Il ricorrente, mediante cinque motivi, deduceva: 1) insufficiente e carente motivazione circa la sussistenza di un grave quadro indiziario; 2) eccessiva genericità dei capi di imputazione; 3) mancata e/o errata riqualificazione dei fatti ex art. 73 comma 5 DPR 309/90; 4) vizi nella valutazione delle esigenze cautelari; 5) mancata motivazione circa l'adeguatezza, proporzionalità e possibile applicazione di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile a seguito della rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione (art. 589, comma 2, cod. proc. pen.) intervenuta per l'avvenuta scarcerazione del ricorrente. È richiamato il principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente determina l'inammissibilità e impedisce la condanna del ricorrente alle spese processuali o al versamento alla Cassa delle ammende. In sostanza il merito delle censure non è stato esaminato per sopravvenuta mancanza di interesse.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73

    Norma richiamata quale fattispecie di reato all'origine della misura cautelare. Dalle censure del ricorrente emergeva la richiesta di diversa qualificazione dei fatti (comma 5) e contestazioni sulla portata degli elementi indiziari in relazione ai commi 1 e 4.

  • Codice di procedura penale, art. 589

    Prevede la facoltà di rinuncia all'impugnazione. La Corte ha rilevato la rinuncia rituale ai sensi di questa norma, che ha comportato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021 (Rv. 282549 - 01)

    Richiamato il principio consolidato secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente determina l'inammissibilità dell'impugnazione e impedisce l'onere delle spese processuali e dei versamenti alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se dopo la proposizione di un ricorso sopravviene la perdita dell'interesse (es. scarcerazione), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse: il giudice di legittimità non entrerà nel merito delle censure.
  • La rinuncia rituale all'impugnazione ai sensi dell'art. 589 c.2 c.p.p. comporta l'inammissibilità del ricorso e, di regola, l'impossibilità di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali o di somme alla Cassa delle ammende, poiché non sussiste situazione di soccombenza.
  • Nel valutare ricorsi avverso misure cautelari per reati di stupefacenti (art.73 DPR 309/90) è rilevante distinguere tra censure formali (es. genericità dell'imputazione) e censure di fatto (es. carenza indiziaria, esigenze cautelari, proporzionalità): se il ricorso diventa privo di interesse processuale, tali censure possono rimanere non esaminate.
  • Quando si prospetta la possibilità di sopravvenuta cessazione dell'interesse, è opportuno valutare tempestivamente la prosecuzione del ricorso o la sua formale rinuncia per evitare incertezze procedurali e conseguenze sulle spese.

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