Cassazione Penale, Ordinanza n. 36834/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna e il trattamento sanzionatorio per truffa aggravata. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 129, 157, 161 e 531 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato per prescrizione, asseritamente maturata prima della decisione d'appello. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto fosse di particolare tenuità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, perché il ricorrente non aveva considerato sospensioni del corso della prescrizione disposte in primo grado per complessivi 244 giorni, di cui tre per legittimo impedimento del difensore, con la conseguenza che alla data della sentenza d'appello la causa estintiva non era ancora maturata. Ha giudicato manifestamente infondato anche il motivo sull'art. 131-bis c.p., osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e logico il diniego della particolare tenuità del fatto valorizzando l'insidiosità della condotta, la non irrisorietà del profitto (1.000 euro) e l'assenza di condotte riparatorie, secondo i parametri della giurisprudenza di legittimità. Ha inoltre precisato che non vi è incompatibilità tra il diniego dell'art. 131-bis c.p. e il riconoscimento delle attenuanti generiche, perché i relativi criteri di valutazione hanno natura diversa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La declaratoria delle cause di non punibilità è preclusa quando il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, perché non si forma un valido rapporto di impugnazione.
Richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione; la Corte rileva che la prescrizione non era maturata alla data della decisione d'appello per effetto delle sospensioni.
Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla prescrizione, senza diversa elaborazione specifica nel testo.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'asserita necessità di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
La particolare tenuità del fatto richiede la verifica dei parametri oggettivi previsti dalla norma; può essere negata con motivazione congrua e logica in presenza di condotta insidiosa, profitto non irrisorio e assenza di riparazione.
La Corte ribadisce che l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare d'ufficio la prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Se, nel giudizio di cassazione, i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e il ricorso è dichiarato inammissibile, non può essere pronunciata la declaratoria di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., neppure quando la prescrizione sia maturata nelle more del giudizio di legittimità.
- Ai fini della verifica della prescrizione occorre considerare tutte le sospensioni del corso del termine già disposte nei gradi di merito; la mancata considerazione di tali sospensioni rende infondato il motivo che assume l'intervenuta estinzione del reato.
- La particolare tenuità del fatto può essere legittimamente esclusa quando la motivazione evidenzi elementi oggettivi come l'insidiosità della condotta, l'entità non irrisoria del profitto e l'assenza di condotte riparatorie.
- Il diniego dell'art. 131-bis c.p. non è incompatibile con il riconoscimento delle attenuanti generiche, poiché i due giudizi si fondano su parametri diversi: prevalentemente oggettivi per la causa di non punibilità, prevalentemente soggettivi per le attenuanti.
- Le valutazioni di merito sulla sussistenza dei presupposti della particolare tenuità del fatto non sono rivalutabili in cassazione quando sorrette da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
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