Cassazione Civile, Ordinanza n. 11922/2021 del 06/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un notaio impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta principale di registro e delle imposte ipotecarie e catastali dovute per la registrazione di un contratto di compravendita stipulato il 4 agosto 2009. Il giudice di primo grado aveva accolto l'impugnazione; la Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza depositata il 18 maggio 2016, aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato integralmente la decisione. Aveva ritenuto che l'atto contenesse disposizioni negoziali distinte, relative al trasferimento della nuda proprietà e dell'usufrutto del medesimo immobile a due acquirenti diversi, soggette ad autonoma tassazione perché non dipendenti l'una dall'altra per legge o per la loro intrinseca natura, ma unite da una connessione meramente soggettiva fondata sulla volontà delle parti. Con il primo motivo il notaio denunciava violazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, sostenendo che l'accordo dovesse essere considerato un negozio unitario, corrispondente all'intento pratico di dismettere ogni diritto reale sull'immobile, e che la volontà delle parti non offrisse elementi contrari a tale qualificazione. Con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 21 del medesimo decreto, affermando che il profilo soggettivo e la finalità pratica unitaria dovessero rilevare per applicare la regola della tassazione una sola volta prevista per le disposizioni plurime necessariamente derivanti le une dalle altre.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, esaminati congiuntamente perché connessi. Ha ribadito che, ai fini dell'art. 21 del D.P.R. n. 131/1986, l'applicazione dell'imposta una sola volta presuppone una connessione oggettiva tra le disposizioni, derivante dalla legge o dall'intrinseca natura delle stesse, tale che una non possa concepirsi senza l'altra; la mera connessione soggettiva voluta dalle parti è irrilevante. Il trasferimento, con un unico atto, della nuda proprietà e dell'usufrutto dello stesso bene a soggetti diversi realizza invece un collegamento negoziale tra disposizioni autonomamente identificabili e comporta l'autonoma tassazione di ciascuna. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 500 euro oltre spese prenotate a debito. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Norme richiamate
la rilevanza della connessione delle plurime disposizioni negoziali, – che, derivando l’una dall’altra, importano l’applicazione dell’imposta per una sola volta, come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa (art. 21, comma 2, cit.), – discende dalla volontà della legge o dall’intrinseca natura delle diverse disposizioni, tale che non si possa concepirne l’esistenza se non in ragione della dipendenza dell’una dall’altra, secondo una connessione oggettiva delle diverse disposizioni rispetto alla quale a nulla rileva l’esistenza, tra le stesse, di una mera connessione soggettiva
La tassazione una sola volta opera solo quando la dipendenza tra le disposizioni è imposta dalla legge o discende dalla loro intrinseca natura; la connessione soggettiva risultante dalla volontà delle parti non è sufficiente.
La sentenza riferisce la censura formulata dal ricorrente, ma non svolge un'autonoma interpretazione o applicazione dell'art. 20; la decisione è fondata sulla disciplina dell'art. 21.
La Corte non decide autonomamente la portata dell'art. 20: rigetta la censura insieme al secondo motivo, applicando il criterio dell'art. 21 del D.P.R. n. 131/1986.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 21 del D.P.R. n. 131/1986, le disposizioni contenute in un medesimo atto sono tassate una sola volta, secondo la disposizione che comporta l'imposizione più onerosa, soltanto quando la loro dipendenza reciproca derivi dalla legge o dall'intrinseca natura delle disposizioni, così che non sia possibile concepirne una senza l'altra.
- La mera connessione soggettiva tra più disposizioni, fondata sulla volontà delle parti o sulla loro comune finalità pratica, non integra la connessione oggettiva richiesta dall'art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.
- Il trasferimento, con un unico atto, della nuda proprietà e dell'usufrutto di un immobile a soggetti diversi configura un collegamento tra disposizioni negoziali autonomamente identificabili e comporta l'autonoma tassazione di ciascuna disposizione.
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