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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45816/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna e aveva rigettato l'istanza di rateizzazione della somma dovuta. Denuncia vizio di motivazione per travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), sostenendo che il GIP ha errato nella valutazione delle condizioni economiche del nucleo familiare: a) il reddito del padre era assunto al valore lordo; b) i beni immobili della madre spettano solo in quote parziali (1/9 e 2/9); c) le società della madre non producono reddito. Argomenta che, a norma dell'art. 133-ter c.p. richiamato dall'art. 459 c.1-bis c.p.p., avrebbe dovuto essere concessa la rateizzazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza del GIP (che ha rigettato la richiesta di rateizzazione in sede di opposizione al decreto penale e ha disposto il prosieguo con giudizio immediato) non rientra tra i provvedimenti impugnabili, salvo abnormità non dedotta nel caso. Ha precisato che la legge non prevede che il giudice che ha emesso il decreto penale possa modificarlo per disporre la rateizzazione (salvo l'ipotesi di cui all'art. 56-bis legge n. 689/1981) e che la competenza per la rateizzazione della pena pecuniaria è del magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 660 c.p.p. Inoltre la Corte ha ricordato che eventuali vizi nella valutazione possono essere dedotti con l'impugnazione della sentenza che definirà il giudizio di opposizione o presentando istanza al magistrato di sorveglianza. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella scelta dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 4, commi 1 e 4-bis, legge n. 401 del 1989

    Indica il reato per cui è stato emesso il decreto penale di condanna contestato; quadro fattuale della pronuncia.

  • art. 133-ter codice penale

    Norma che disciplina la possibilità di pagamento rateale delle pene pecuniarie; richiamata dal ricorrente come fondamento della richiesta di rateizzazione.

  • art. 459, comma 1-bis, codice di procedura penale

    Richiama la previsione dell'art. 133-ter; il ricorrente lo invoca per sostenere che il giudice avrebbe dovuto concedere la rateizzazione, ma la Corte osserva che non sussiste una previsione che consenta al giudice che ha emesso il decreto di modificarlo per tale fine.

  • art. 591, comma 1, lett. b), codice di procedura penale

    Fondamento dell'inammissibilità: stabilisce i casi di impugnabilità e la Corte rileva che il provvedimento impugnato non è tra quelli impugnabili, salvo abnormità non dedotta.

  • art. 660, comma 3, codice di procedura penale

    «L'ordine di esecuzione contiene inoltre l'avviso al condannato che, quando non è già stato disposto nella sentenza o del decreto di condanna, entro venti giorni, può depositare presso la segreteria del pubblico ministero istanza di pagamento rateale della pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale».

    Attribuisce al magistrato di sorveglianza la competenza per la rateizzazione della pena pecuniaria e prevede la possibilità per il condannato di depositare un'istanza di pagamento rateale entro 20 giorni; la Corte indica questa strada come rimedio alternativo.

  • art. 56-bis legge n. 689 del 1981

    Prevede la possibilità di modificare il decreto penale per applicare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; è l'unica ipotesi di modificabilità del decreto penale menzionata dalla Corte.

  • art. 568 codice di procedura penale

    Principio della tipicità dei mezzi di impugnazione: non è impugnabile un provvedimento quando l'ordinamento non prefigura rimedi; richiamato per escludere l'impugnabilità autonoma del rigetto della richiesta di rateizzazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), codice di procedura penale

    Norma invocata dal ricorrente per vizio di motivazione per travisamento della prova; la Corte osserva tuttavia che il motivo non supera il problema di ammissibilità dato che l'atto impugnato non è rimettibile.

Massime di principio

  • Un provvedimento del GIP che, in sede di opposizione al decreto penale, rigetta una richiesta di rateizzazione e dispone il prosieguo del giudizio non è normalmente impugnabile in Cassazione: la via corretta è dedurre eventuali vizi nel corso del giudizio o con l'impugnazione della sentenza che definisce il processo.
  • La competenza a disporre la rateizzazione della pena pecuniaria è del magistrato di sorveglianza (art. 660 c.p.p.); il condannato può depositare un'istanza di pagamento rateale entro i termini e con le modalità previste dall'ordinamento (avviso nell'ordine di esecuzione).
  • Il giudice che ha emesso il decreto penale non può in generale modificarlo per concedere la rateizzazione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge (es. art. 56-bis L. 689/1981).
  • Se si intende contestare la valutazione delle condizioni economiche (redditi, quote di proprietà, effettiva capacità di pagamento), è preferibile raccogliere e produrre documentazione probatoria nel giudizio di opposizione o rivolgersi al magistrato di sorveglianza; impugnare un provvedimento non impugnabile espone al rigetto e a possibili sanzioni.
  • Prima di proporre ricorso in Cassazione, verificare sempre l'impugnabilità del provvedimento e preservare le censure nel grado di giudizio competente: Cassazione non è rimedio per decisioni formalmente inoppugnabili salvo abnormità.

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