Cassazione Penale, Sentenza n. 45222/2022 del 28/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena (in relazione alla sentenza n. 398 del 15/06/2019) ai sensi dell'art. 168, comma 3, in relazione all'art. 164, comma 4, cod. pen., poiché il ricorrente sosteneva che il Bracco avesse gia' usufruito del beneficio tre volte (decreti penali del G.I.P. di Parma del 26/10/2015 e del 04/11/2017 e sentenza del Tribunale monocratico di Ivrea del 20/06/2018 irrevocabile il 05/09/2018). In supporto il P.M. ha prodotto il certificato penale relativo alla sentenza del Tribunale di Pesaro (21/05/2019) per dimostrare che il giudice che aveva concesso la sospensione non era a conoscenza della causa ostativa. Il Tribunale di Urbino ha rigettato la richiesta ritenendo che una successiva sentenza di patteggiamento del 21/02/2020 avesse riconosciuto una continuazione "esterna" tra i fatti e unificato le pene, limitando il numero di volte in cui il beneficio era stato fruito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Procuratore non avesse documentato la mancata conoscenza di eventuali cause ostative con riguardo a tutte le pronunce per le quali chiedeva la revoca; inoltre la sentenza del Tribunale di Urbino aveva correttamente rilevato la continuazione esterna tra i fatti, con unificazione delle pene e riconoscimento di una pena complessiva unica sospesa, per cui non sussistevano i presupposti per la revoca. Per la parte pubblica non e' stata disposta la condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
Riferimento ai limiti entro i quali la sospensione condizionale puo' essere concessa e cumulata; il Tribunale ha valutato che la pena complessiva rientrasse nei limiti di tale disposizione
art. 164 cod. pen., comma terzo e comma quarto
Disciplina delle cause ostative alla concessione della sospensione condizionale; la questione centrale era se vi fossero cause ostative e se fossero note al giudice che aveva concesso il beneficio
Consente al giudice dell'esecuzione di revocare la sospensione condizionale quando sussistono presupposti per farlo, ivi comprese le ipotesi di illegittima concessione per cause ostative
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di riproduzione del motivo di ricorso in cassazione (richiamato in relazione alla riproduzione del motivo nel ricorso)
art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione dedotti (violazione di legge e vizio di motivazione)
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione puo' revocare la sospensione condizionale solo se sussiste una causa ostativa e tale causa non era documentalmente nota al giudice che ha concesso il beneficio; il P.M. deve documentare la mancata conoscenza per ciascuna pronuncia rilevante
- Quando successivamente e' accertata la continuazione fra fatti giudicati in distinti procedimenti, le pene possono essere aggregate in una pena unica: se tale pena unica e' stata sospesa, non sussistono i presupposti per la revoca per plurima fruizione del beneficio
- Il giudice dell'esecuzione ha il dovere di acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare la presenza o meno di cause ostative e valutare la conoscenza di tali cause da parte del giudice che ha concesso la sospensione
- Il ricorrente (in particolare la pubblica accusa) deve allegare e provare, con riferimento a ciascun provvedimento che ha precedentemente concesso la sospensione, che il giudice non era a conoscenza di cause ostative; deduzioni generiche o mancata produzione documentale per talune sentenze rendono il motivo di impugnazione generico e destinato a fallire
- In casi simili conviene verificare preventivamente la sequenza temporale di provvedimenti irrevocabili ed esecutivi e l'eventuale titolo di continuazione o unificazione delle condanne, poiche' questi elementi possono mutare la valutazione sulla ricorrenza di plurime concessioni del beneficio
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