Cassazione Penale, Sentenza n. 47073/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per il reato di truffa (artt. 56, 640 comma secondo n.1 c.p.) relativa alla formazione di una falsa polizza fideiussoria per indurre in errore il Comune di Camerino e ottenere un appalto. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione di legge per omessa declaratoria di nullità della sentenza di primo grado nonostante istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, sostenendo che ulteriore certificazione rilasciata il 22/03/2019 era stata inviata via PEC e fax e non considerata; 2) omessa motivazione circa la mancata indicazione nel capo di imputazione del Comune di Camerino quale persona offesa (era indicata Unipol SAI S.p.A.), deducendo che ciò avrebbe comportato proscioglimento per difetto di valida querela; 3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e motivazione insufficiente su tale punto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si era estinto per prescrizione alla data del 25/07/2021 (tenuto conto del tempus commissi delicti 25/11/2013, termini ordinari di prescrizione e sospensioni pari a 60 gg per l'impedimento dell'imputato). Sul primo motivo la Corte ha richiamato il principio per cui PEC e telefax da parte privata non sostituiscono il deposito in cancelleria e ha rilevato che la Corte d'Appello non aveva esaminato compiutamente la censura sull'ulteriore documentazione del 22/03/2019: la censura non è manifestamente infondata ma, comunque, non ha impedito la declaratoria di prescrizione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la descrizione del fatto nel capo di imputazione individuava adeguatamente il Comune di Camerino quale soggetto offeso e il reato è perseguibile d'ufficio, quindi non rileva la questione della querela. Il terzo motivo è assorbito dalla prescrizione. Sono state confermate le statuizioni civili a favore della parte civile.
Norme richiamate
Richiamato per la qualificazione della partecipazione al reato (concorso) nell'ambito della fattispecie di truffa.
art. 640 comma secondo n. 1 c.p.
Norma che definisce il reato di truffa aggravata; impiegata per inquadrare il fatto contestato (falsa polizza fideiussoria finalizzata all'ottenimento del contratto).
Richiamato rispetto alle conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore Generale; contesto procedurale relativo alle modalità di deposito/conclusioni in Cassazione.
art. 606 co.1 lett. b) ed e) c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e omessa motivazione). Il ricorrente l'ha richiamata per dedurre violazione di legge e carenza motivazionale.
Richiamato per affermare che memorie e richieste devono essere depositate in cancelleria e che la PEC/fax delle parti non sostituisce il deposito formale.
Richiamato per spiegare che il telefax è riservato come forma particolare di notificazione ai funzionari di cancelleria e non è mezzo generico di deposito da parte privata.
Massime di principio
- In caso di impedimento legittimo dell'imputato la documentazione probatoria dell'impedimento deve essere depositata in cancelleria secondo le forme previste (non è sufficiente l'invio via PEC o fax da parte privata); assicurarsi che la copia sia inserita nel fascicolo processuale prima dell'udienza.
- La mancata indicazione formale di una specifica 'persona offesa' nel capo di imputazione può essere superata quando la descrizione del fatto individua chiaramente il soggetto nei cui confronti è stata commessa la condotta, purché il diritto di difesa non sia pregiudicato; inoltre, per reati perseguibili d'ufficio la questione della querela della parte civile potrebbe essere irrilevante.
- Prima di proporre motivi di cassazione, valutare la concretezza dei profili: motivi manifestamente infondati possono portare a inammissibilità; tuttavia, se non manifestamente infondati la Corte può comunque esaminare i profili sostanziali.
- La prescrizione può estinguere il reato anche durante il corso del giudizio di legittimità; quando ciò avviene la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato, ma le statuizioni civili possono essere confermate e restare esecutive nei limiti del diritto civile.
- Questioni relative alla quantificazione della pena o al riconoscimento di circostanze attenuanti possono diventare irrilevanti se il procedimento si conclude per prescrizione; se si teme la prescrizione, va valutata tempestivamente la strategia processuale per tutelare interessi penali e civili.
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