Cassazione Penale, Sentenza n. 43538/2022 del 16/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna (1 anno e 4 mesi) per il reato di calunnia ex art. 368 c.p., deducendo: 1) mancanza, contraddittorieta' e illogicita' della motivazione della Corte d'appello, per violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata dopo annullamento con rinvio; 2) insufficiente prova dell'elemento soggettivo del reato (dolo di calunnia), in quanto il ricorrente non avrebbe avuto consapevolezza che l'assegno denunciato fosse quello consegnato alla Robiz s.r.l., e la firma sul titolo sarebbe apocrifa; 3) vizio nella negazione delle attenuanti generiche, poiche' non sono state valutate adeguatamente la condotta processuale e successiva del BASELLI.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta e adeguata la motivazione della Corte d'appello che, dopo rinnovazione dell'istruttoria, ha analiticamente confutato le ragioni dell'assoluzione di primo grado e delineato un percorso argomentativo convincente. La Suprema Corte ha ritenuto plausibile e coerente la valutazione di merito circa la credibilita' delle testi (Balsamo, Armanti, Pedrini) e la conseguente inconsistenza della versione difensiva; ha confermato che la mancata firma dell'assegno o la sua presunta natura apocrifa non escludono il dolo di calunnia se risultano altri elementi di consapevolezza; ha inoltre dichiarato generica e infondata la doglianza sulle attenuanti generiche, confermando il giudizio di merito. Conseguentemente e' stata confermata la condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione e la condanna al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma incriminatrice applicata al caso: la condotta di denuncia calunniosa e' stata ritenuta integrata dalla Corte d'appello e confermata dalla Corte di Cassazione alla luce degli elementi di prova raccolti, anche se l'assegno non recava la firma dell'imputato
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Motivazione del ricorso basata sul vizio di motivazione (mancanza, contraddittorieta', illogicita'): la Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i rilievi, accolti i principi sulla necessita' di motivazione rafforzata da parte del giudice d'appello quando riforma l'assoluzione, ma giudicando che nel caso di specie la Corte territoriale ha adempiuto a tale obbligo con argomentazione analitica e coerente
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione e condanna l'imputato ha l'obbligo di fornire una motivazione rafforzata: deve esporre le linee del proprio ragionamento probatorio e confutare i punti decisivi della motivazione di primo grado
- La valutazione di credibilita' delle testimonianze in appello, se analitica e priva di evidenti illogicita', e' insindacabile in sede di legittimita' salvo manifesta illogicita' o contraddittorieta'
- L'assenza della firma dell'imputato su un titolo o l'apocrifia della sottoscrizione non esclude automaticamente il dolo di calunnia se sussistono altri elementi dai quali risulti la consapevolezza dell'imputato circa la reale destinazione o il reale utilizzo del titolo denunciato
- Per ottenere l'attribuzione delle attenuanti generiche occorre fornire elementi concreti e specifici sulla personalita' e la condotta dell'imputato; censure generiche e non dettaglate sono normalmente inidonee a rovesciare la valutazione di merito
- In sede di cassazione la mera riproposizione delle ragioni gia esaminate in appello senza indicare punti nuovi e specifici di illegittimita' o di erronea applicazione di diritto rende il motivo astratto e suscettibile di rigetto
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